Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6952 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 6952  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19489-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo  PEC  dell’avvocato  NOME  COGNOME,  che  la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  1/2022  della  CORTE  D’APPELLO  di SALERNO, depositata il 25/01/2022 R.G.N. 116/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/01/2025
CC
Fatti di causa
La  Corte  d’appello  di  Salerno,  con  la  sentenza  in  atti,  ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME avverso la sentenza n. 1935/18 del tribunale di Salerno  condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza.
Avverso la sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi ai quali ha resistito NOME con controricorso.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Motivi della decisione.
Deve essere pronunciata l’estinzione  del  ricorso  per  rinuncia, siccome  attestata  dal  relativo  atto  del  5  settembre  2023 depositato  in  questo  giudizio,    con  il  quale  la    ricorrente RAGIONE_SOCIALE  ha  dichiarato  di  rinunciare  al ricorso per accordo tra le parti.
Il controricorrente, col medesimo atto del 5 settembre 2023, ha pure dichiarato di accettare la predetta rinunzia.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà  atto  della  insussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a tito lo di  contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso  a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME