Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6952 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6952 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19489-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1/2022 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 25/01/2022 R.G.N. 116/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/01/2025
CC
Fatti di causa
La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME avverso la sentenza n. 1935/18 del tribunale di Salerno condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza.
Avverso la sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi ai quali ha resistito NOME con controricorso.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Motivi della decisione.
Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto del 5 settembre 2023 depositato in questo giudizio, con il quale la ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare al ricorso per accordo tra le parti.
Il controricorrente, col medesimo atto del 5 settembre 2023, ha pure dichiarato di accettare la predetta rinunzia.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a tito lo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME