Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6565 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6565 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20710/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME ( CF: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CF:CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE
-Intimata avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI
SASSARI n. 30/2020 depositata il 24/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 7/07/2020, la società RAGIONE_SOCIALE ha impugnato, dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la sentenza n. 30/2020, pronunciata dalla Corte d’Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari nel giudizio R.G. n. 11/2018 in data 10/01/2020, pubblicata in data 24/01/2020.
Il ricorso è stato iscritto a ruolo con il n. NUMERO_DOCUMENTO.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Con ordinanza n. 018, la S.C. -terza sezione civile – ha fissato, per la discussione del ricorso, l’adunanza in camera di consiglio per il giorno 15/11/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che il difensore di RAGIONE_SOCIALE, munito dei necessari poteri, ha depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 3/10/2023 atto di rinuncia, ex art. 390 c.p.c., al ricorso iscritto a ruolo con il n. 20710/2020, domandando l’estinzione del processo , con compensazione delle spese, deducendo che le parti hanno concluso un accordo transattivo, al quale è stata data esecuzione, con cui hanno definito i giudizi, compreso il presente procedimento, regolando anche le spese.
Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia ex art. 390 c.p.c.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore della parte intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia ex art. 390 c.p.c.
Così deciso in Roma, il 15/11/2023.