Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34209 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34209 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6419/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 12/2024 depositata il 02/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME nella requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE:
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 12 pubblicata il 2.01.2024, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo arbitrale pronunciato tra le parti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE il 9.12.2022 proposta da RAGIONE_SOCIALE, dopo la scadenza del termine lungo di 180 giorni ex art. 209 d.lgs. n.50/2016, decorrente dal 19.7.2022 data in cui il Presidente del collegio arbitrale aveva inviato a mezzo PEC alla Camera arbitrale copia del lodo per finalità di deposito. Ha affermato la Corte di appello che il termine di impugnazione (180 giorni + sospensione feriale) era scaduto il 15.02.2023 mentre l’atto di impugnazione è stato notificato il 27.02.2023.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso chiedendo la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in epigrafe, con tre mezzi, seguiti da memoria. RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto.
In data 18.11.2025 è stata depositata rinuncia al ricorso e contestuale accettazione.
CONSIDERATO CHE:
2. -Il primo motivo denuncia la errata o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 209, commi 13 e 14, d.lgs. n.50/2016 (codice degli appalti) nella parte in cui la sentenza ha individuato la decorrenza del termine d’impugnazione del lodo dalla data di trasmissione presso la Camera Arbitrale anziché dalla delibera di accettazione/perfezionamento del deposito.
A parere RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘invio da parte del presidente del collegio arbitrale, si apre un procedimento interno alla Camera Arbitrale che può concludersi con il perfezionamento ovvero con il rifiuto del deposito. Per l’attore, oggi ricorrente, quindi, il termine lungo per l’impugnazione non può che decorrere dal (successivo) perfezionamento del deposito stesso.
-Il secondo motivo denuncia l’errata o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 153, terzo comma, c.p.c. in merito alla richiesta di remissione in termini -omessa motivazione. A seguito RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione per tardività RAGIONE_SOCIALEa stessa, l’attrice espone di avere richiesto sin dalla prima udienza del 26 giugno 2023 e poi reiterato la remissione in termini, deducendo a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento l’incertezza RAGIONE_SOCIALEa materia oltreché richiamando tutte le circostanze che la avevano indotta ad individuare la data di perfezionamento del deposito come data di decorrenza del termine impugnatorio.
-Il terzo motivo denuncia l’errata o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 829, primo comma, c.p.c. sulla eccezione di inesistenza del lodo. Con l’impugnazione del lodo l’odierna ricorrente ha eccepito la inesistenza/nullità radicale RAGIONE_SOCIALEo stesso, assumendo che nell’ipotesi in esame ricorreva l’inesistenza del lodo arbitrale per inesistenza RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria o perché la materia affidata alla decisione degli arbitri era estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso.
-Successivamente la parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato telematicamente in data 18.11.2025 un atto di rinuncia con contestuale accettazione del seguente tenore «tra le parti è intervenuta, successivamente alla proposizione del ricorso e del controricorso, la definizione bonaria RAGIONE_SOCIALEa controversia a seguito di accordo tra le parti le stesse, conformemente a quanto pattuito le stesse dichiarano di rinunciare
ex art. 390 c.p.c. al ricorso ed al controricorso e dunque espressamente rinunciano al giudizio di cui in epigrafe ed agli atti RAGIONE_SOCIALEo stesso. La rinuncia è comprensiva RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALE spese legali. ».
In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, stante l’accordo tra le parti. Nulla deve dichiararsi in ordine al raddoppio del contributo unificato non applicandosi ai casi di rinuncia l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 34025 del 05/12/2023).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME