Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25125 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, Prof. NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. NOME COGNOME e prof. NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3797/2021 pubblicata il 29.12.2021, notificata il 25.1.2022.
Oggetto:
Difetto di Giurisdizione
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Con atto introduttivo ritualmente notificato, RAGIONE_SOCIALE società che fornisce servizi di organizzazione di viaggi e pacchetti turistici, conveniva dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio la società RAGIONE_SOCIALE, avente sede ad Hong Kong. In tale sede domandava che la convenuta venisse condannata a tenerla indenne e a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole derivante a suo carico dal giudizio promosso nei suoi confronti avanti al medesimo Tribunale da Marcella COGNOME e da NOME COGNOME che avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti, quantificati rispettivamente in € 1.071.178,65, quanto alla prima e in € 262.647,00 quanto al secondo, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in Laos in data 21/02/2016, durante un viaggio turistico organizzato dalla RAGIONE_SOCIALE. In particolare, detta società esponeva che aveva concluso con la convenuta un contratto di prestazione di servizi turistici, fra i quali il trasporto dei turisti nella zona in cui si era verificato il sinistro in Laos, e che esso, e i conseguenti danni ai trasportati, erano stati causati da un inesatto adempimento dell’obbligazione contrattuale che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto fornire.
─ La convenuta, costituendosi ritualmente in primo grado, eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell’autorità giudiziaria del Laos, con riferimento al forum contractus, o di Hong Kong, quanto al forum rei.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1344/2019, pubblicata il 25/9/2019, dichiarava il difetto di giurisdizione del Tribunale.
3.Avverso la sentenza l’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano.
Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha rigettato il gravame.
4 . ─ RAGIONE_SOCIALE, ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
5. ─ Le parti hanno presentato atto di rinunzia ex art. 390 c.p.c. al ricorso con adesione dell’altra parte ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c. istando per la compensazione delle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
-Con il primo motivo: v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 218/1995 nonche ‘ dell’art. 4 della convenzione di Bruxelles e dell’art. 6 del Regolamento UE 1215/2012 sulla giurisdizione internazionale in materia di turismo di cui al d.lgs n. 79/2011 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c .
-Con il secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968 e/o dell’art. 7 , n. 1, del Regolamento UE 1215/2012 in materia di diritti del turista e del consumatore di cui all’art. 43 , comma 2, D.lgs. n. 79/2011 ed all’art. 66 bis D.lgs. n. 206/2005 , così come richiamato dall’art. 32 , comma 3 D.lgs. n. 79/2011 in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 1, c.p.c., in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso.
– Con il terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 , comma 2 della Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968 e/o dell’art. 8, comma 1, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012 in relazione all’art. 360 , comma 1, c.p.c., in via subordinata al mancato accoglimento del primo e secondo motivo.
-Il ricorso, per effetto della rinuncia accettata, va dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese, ex art. 391, quarto comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso r.g. n. 7974/2022. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione