Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13835 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23641-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore della RAGIONE_SOCIALE, con domicilio digitale presso il difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME, con domicilio digitale presso il difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
Rapporto di collaborazione
R.G.N.23641/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/04/2024
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 210/2019, della Corte di Appello di VENEZIA, depositato il 08/07/2019, R.G. 485/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO che :
1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale di Padova n. 354/2017, che aveva accolto la domanda risarcitoria di NOME COGNOME in ragione dell’illegittimo recesso per giusta causa intimatogli da detta socie tà nell’ambito di rapporto formalizzato tra le parti con contratto di collaborazione e che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, relativa ad una mensilità vantata dal collaboratore;
avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
ha resistito l’intimato con controricorso;
CONSIDERATO che :
a seguito della fissazione dell’adunanza camerale, con atto depositato telematicamente il 15.3.2024, con i relativi allegati, il difensore della RAGIONE_SOCIALE, subentrata
alla ricorrente per cassazione RAGIONE_SOCIALE, e munito di idonea procura speciale, rappresentando che la società originaria ricorrente era stata nelle more incorporata nella RAGIONE_SOCIALE (giusta atto di fusione prodotto in copia), ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione con compensazione totale della spese di lite;
rileva il Collegio che tale rinuncia riflette una transazione intervenuta tra le parti (pure qui prodotta in copia), in cui, tra l’altro, la società si era appunto obbligata a rinunciare al ricorso per cassazione a spese compensate, e tanto in atto che risulta sottoscritto anche dal lavoratore controricorrente e dal suo attuale difensore/procuratore speciale, subentrato al precedente difensore, cui era stato revocato il mandato;
risultando regolare la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
stante l’accordo delle parti circa le spese processuali, le spese del giudizio di legittimità devono essere interamente compensate;
non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.