Estinzione del Processo in Cassazione: Analisi di un Caso di Rinuncia Accettata
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui una controversia legale può concludersi prima di arrivare a una sentenza definitiva sul merito. Questo meccanismo, regolato dal codice di procedura civile, si verifica quando le parti, attraverso specifici atti, manifestano la volontà di non proseguire il giudizio. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, determini la fine del contenzioso, con importanti conseguenze anche sulle spese legali.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da un contratto d’appalto per lavori di manutenzione ordinaria su un immobile condominiale. L’impresa appaltatrice, non avendo ricevuto il saldo del corrispettivo, otteneva nel 2008 un decreto ingiuntivo di circa 25.000 euro nei confronti del condominio committente.
Il condominio si opponeva al decreto, lamentando la presenza di numerosi vizi e difetti nelle opere eseguite. Il Tribunale di primo grado accoglieva parzialmente l’opposizione e condannava l’impresa a restituire quasi 11.000 euro. Successivamente, la Corte d’Appello, rigettando l’appello principale dell’impresa e accogliendo parzialmente quello incidentale del condominio, aumentava la somma dovuta dall’appaltatrice a circa 14.355 euro.
Contro questa decisione, l’impresa proponeva ricorso per cassazione, articolando ben sette motivi di doglianza. Il condominio resisteva con un controricorso, preparando il terreno per la discussione davanti alla Suprema Corte.
La svolta processuale: la rinuncia e l’accettazione
Prima che la Corte potesse esaminare il merito dei motivi di ricorso, si è verificato un evento decisivo. La società ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Pochi giorni dopo, il condominio controricorrente ha depositato un atto di accettazione di tale rinuncia.
Questo scambio di atti processuali ha cambiato radicalmente il destino del giudizio, spostando l’attenzione dal merito della controversia (i vizi dell’appalto) alla pura e semplice procedura per porre fine alla lite.
Le motivazioni della Corte sull’estinzione del processo
La Corte di Cassazione, presa visione degli atti, non ha potuto fare altro che applicare la disciplina prevista dall’art. 391 del codice di procedura civile. La legge stabilisce che la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l’estinzione dell’intero processo.
La motivazione della Corte è stata breve e lineare. I giudici hanno constatato l’avvenuto deposito sia dell’atto di rinuncia sia dell’atto di accettazione. Questa combinazione determina automaticamente l’effetto estintivo del giudizio.
Un punto cruciale della decisione riguarda le spese legali. La Corte ha specificato che l’accettazione della rinuncia preclude una statuizione sulle spese di lite. In altre parole, la Corte non può condannare nessuna delle due parti a rimborsare le spese legali all’altra. Questo solitamente implica che le parti abbiano raggiunto un accordo separato su tale aspetto.
Infine, la Corte ha chiarito che la declaratoria di estinzione esclude anche l’applicazione dell’obbligo, per la parte impugnante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto ‘doppio contributo’), previsto per i casi di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Conclusioni
L’ordinanza analizzata dimostra l’importanza degli strumenti procedurali a disposizione delle parti per gestire e concludere una controversia. L’estinzione del processo per rinuncia accettata è un epilogo che sottolinea la volontà comune di porre fine al contenzioso, evitando i tempi e i costi di una decisione nel merito da parte della Cassazione. Questa scelta strategica, formalizzata tramite atti specifici, ha l’effetto immediato di terminare il giudizio e, aspetto non secondario, di neutralizzare la decisione sulle spese processuali, lasciando che le parti regolino tale aspetto in via privata.
Cosa succede quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta?
Il processo si estingue. La Corte di Cassazione prende atto della volontà concorde delle parti di non proseguire il giudizio e lo dichiara formalmente terminato senza entrare nel merito della questione.
In caso di estinzione del processo per rinuncia accettata, chi paga le spese legali?
La Corte non decide sulle spese. L’accettazione della rinuncia impedisce al giudice di emettere una condanna al pagamento delle spese di lite. Si presume che le parti abbiano trovato un accordo autonomo in merito.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare il cosiddetto ‘doppio contributo unificato’?
No. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità della norma che prevede il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato, poiché tale obbligo sorge solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31589 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31589 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 34315/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , difesa da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliata a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
INDIRIZZO , difes o dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliato a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1764/2018 del l’ 11/09/2018.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del l’ 8/11/2023.
Fatti di causa
1. -Nel 2008 l’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di Palermo nei confronti del committente RAGIONE_SOCIALE un decreto ingiuntivo di circa € 25.245 per saldo del corrispettivo dei lavori di
manutenzione ordinaria dell’immobile condominiale, in forza di contratto di appalto del 2005. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal committente RAGIONE_SOCIALE che aveva riscontrato una serie di vizi delle opere date in appalto (pur dopo l’esito positivo del collaudo). In primo grado l’appaltatrice veniva condannata a restituire € 10.955 al committente. La Corte di appello ha rigettato l’appello principale dell’appaltatrice e accolto parzialmente l’appello incidentale del committente condannando l’appaltatrice al pagamento di circa € 14.355.
Ricorre in cassazione l’appaltatrice con sette motivi. Resiste il committente con controricorso.
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 81 c.p.c., 1130, 1131 co. 1 c.c., 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente sussistente in capo al RAGIONE_SOCIALE la legittimazione ad agire per vizi riscontrati su porzioni di proprietà esclusiva di alcuni condomini. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 99, 112 c.p.c. e dei principi in materia di preclusioni assertive e probatorie per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto ammissibile nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la denunzia di vizi ulteriori rispetto a quelli denunciati con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di appello con motivazione apparente ritenuto sufficientemente motivata la sentenza di primo grado che si era limitata a fare proprie le conclusioni della c.t.u. nonostante i rilievi critici sollevati dall’appaltatrice. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omissione di pronuncia sul sesto motivo di appello dell’appaltatrice. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 100, 324, 329 e 342 c.p.c. per avere la Corte di appello, in
accoglimento dell’appello incidentale del committente, erroneamente riformato il capo della sentenza che aveva escluso dal novero dei vizi risarcibili quelli relativi all’ex vano spazzatura e alle macchie d’intonaco rinvenute nel retro prospetto, nonostante su di esso si fosse formato il giudicato interno per assenza di specifica impugnazione da parte del condominio. Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 1667 c.c. per avere la Corte di appello erroneamente annoverato tra i vizi rimborsabili anche la mancata definizione dell’ex vano spazzatura nonostante si trattasse di vizio apparente, ovvero conosciuto o riconoscibile e, conseguentemente, denunciabile esclusivamente al tempo dell’effettuato collaudo. Il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dei principi in materia di preclusioni assertive e probatorie per avere la Corte di appello, con motivazione apparente, riformato la sentenza di prime cure, annoverando tra i vizi risarcibili anche le macchie d’intonaco rinvenute nel retro prospetto, sebbene causate dalla rottura di un tubo di scarico condominiale, come accertato anche dal c.t.u.
2. -Il 3/10/2023 la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione e il 18/10/2023 la parte controricorrente ha depositato la propria accettazione. Ne segue l’estinzione del processo di cassazione (art. 391 co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l’accettazione della rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, co. 1quater d.p.r. 115/2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, l’8 /11/2023.