Estinzione del Processo: Quando la Rinuncia Mette Fine alla Causa
Nel complesso mondo della giustizia, non tutte le cause arrivano a una sentenza che decide chi ha torto e chi ha ragione. Esistono meccanismi procedurali che possono terminare un giudizio in anticipo, come l’estinzione del processo. Questo istituto, disciplinato dal Codice di Procedura Civile, si verifica quando le parti manifestano la volontà di non proseguire o quando compiono atti incompatibili con la volontà di continuare la lite. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, conduca proprio a questa conclusione.
Il Caso: Accordo tra le Parti dopo un Appello
La vicenda giudiziaria vedeva contrapposti una società operante nel settore della mobilità e un privato cittadino. La società aveva deciso di impugnare una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona, presentando un ricorso per Cassazione. Si trattava, quindi, dell’ultimo grado di giudizio possibile per la controversia in questione.
L’Evoluzione della Causa
In una fase successiva alla presentazione del ricorso, è avvenuto un fatto decisivo. La società ricorrente ha formalizzato un atto di rinuncia al ricorso stesso. Questo significa che ha manifestato ufficialmente l’intenzione di non voler più portare avanti la propria impugnazione davanti alla Suprema Corte. A questo punto, la palla passava alla controparte, il privato cittadino, che a sua volta ha accettato formalmente tale rinuncia.
La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Processo
Di fronte a questa concorde volontà delle parti di porre fine alla disputa legale, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. La decisione dei giudici è stata quella di dichiarare l’estinzione del processo. In pratica, il giudizio si è concluso senza che la Corte entrasse nel merito della questione, ovvero senza valutare se il ricorso iniziale fosse fondato o meno.
le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su una base normativa molto solida e chiara: gli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile. L’articolo 390 c.p.c. stabilisce che la parte può rinunciare al ricorso, mentre l’articolo 391 c.p.c. disciplina gli effetti di tale rinuncia, prevedendo appunto l’estinzione del processo. Il decreto sottolinea come dalla documentazione prodotta emergesse in modo inequivocabile sia l’atto di rinuncia del ricorrente sia la contestuale accettazione del controricorrente. Questo accordo tra le parti è l’elemento chiave che obbliga il giudice a dichiarare estinto il procedimento. La Corte non ha discrezionalità in merito: una volta accertata la volontà concorde delle parti, la declaratoria di estinzione è un atto dovuto.
le conclusioni
Questo caso dimostra l’importanza degli strumenti di definizione alternativa delle controversie, anche quando si è già arrivati davanti alla Corte di Cassazione. L’estinzione del processo per rinuncia accettata è un meccanismo efficiente che permette alle parti di chiudere una lite, risparmiando tempo e risorse economiche. Per le parti coinvolte, raggiungere un accordo che porta alla rinuncia può essere più vantaggioso che attendere l’esito incerto di una sentenza. Per il sistema giudiziario, consente di deflazionare il carico di lavoro, concentrando le risorse sui casi che richiedono una decisione nel merito. La vicenda ribadisce che la volontà delle parti rimane sovrana per gran parte del processo civile, potendo determinarne la fine in qualsiasi momento prima della sentenza finale.
Cosa succede se una parte rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha proposto il ricorso (ricorrente) vi rinuncia e la controparte (controricorrente) accetta tale rinuncia, il processo si conclude e viene dichiarato estinto.
Su quali basi giuridiche si fonda la dichiarazione di estinzione del processo in questo caso?
La decisione si basa sugli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile, che regolamentano la rinuncia al ricorso e i suoi effetti, tra cui l’estinzione del processo.
È sempre necessaria l’accettazione della controparte per l’estinzione?
Sì, il provvedimento specifica che l’atto di rinuncia è stato seguito da una ‘contestuale accettazione dalla controparte’, indicando che l’accordo tra le parti è stato fondamentale per la decisione della Corte di dichiarare estinto il processo.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 7595 Anno 2019
Civile Decr. Sez. L Num. 7595 Anno 2019
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/03/2019
nella causa vertente tra:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli Avvo NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma. INDIRIZZO lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta delega in atti;
contro
ricorrente
Avverso la sentenza n. 272/2015 della Corte di Appello di Ancona. pubblicata il giorno 31 N.R.G. 216/2015.
Ritenuto che dalla documentazione prodotta risulta atto di rinuncia al ricorso e accettazione dalla controparte.
P.Q.M.
Visti gli ticoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. ar
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