Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32833 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 32833 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso 21636-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore AVV_NOTAIO pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 371/2023 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/04/2024 R.G.N. 252/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per estinzione per rinuncia.
FATTI DI CAUSA
R.G.N. 21636/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/09/2025
PU
Il signor NOME COGNOME, infermiere presso l’RAGIONE_SOCIALE, è stato licenziato per giusta causa con l’accusa di aver simulato un infortunio sul lavoro.
Nel 2019 aveva riferito di essersi procurato un infortunio alla schiena sollevando una minore che aveva avuto un malore. Si è quindi recato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dove gli è stata diagnosticata una lombalgia acuta da sforzo con una prognosi di 18 giorni.
Successivamente, la RAGIONE_SOCIALE ha contestato la veridicità dell’infortunio, basandosi sulle dichiarazioni di due testimoni, avviando un procedimento disciplinare, conclusosi con il licenziamento, senza preavviso del ricorrente per falsa dichiarazione di infortunio.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Brescia hanno confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo dimostrata la falsità della dichiarazione dell’infortunio, ribadendo che il lavoratore aveva reso dichiarazioni false sia al RAGIONE_SOCIALE che all’RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, nel frattempo, il Tribunale Penale, con sentenza irrevocabile, ha assolto nel 2024 il ricorrente “perché il fatto non sussiste”, escludendo che egli avesse falsamente dichiarato di essersi infortunato sul lavoro.
Sulla base di questa nuova sentenza penale, il lavoratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, con un unico motivo, ritenendo che la decisione della Corte d’Appello di Brescia sia in contrasto con il giudicato penale assolutorio.
Si è costituita l’amministrazione con controricorso.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
le Parti in data 19 marzo 2025 hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale (All. 1), con il quale hanno conciliato tutte le questioni connesse all’esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro .
N ell’ambito del suddetto verbale di conciliazione, alle clausole n. 4 e 5. è stato espressamente stabilito che ‘4. -Il sig. COGNOME rinuncia, altresì, al ricorso giacente in Cassazione di cui al n. rg. 21636/2024 e la RAGIONE_SOCIALE, come sopra rappresentata, a sua volta, rinuncia conseguentemente al controricorso depositato in data 11 novembre 2024 a spese integralmente compensate fra le parti.
Il difensore del Ricorrente, in esecuzione degli accordi intercorsi, ha depositato istanza di rinuncia del ricorso a spese compensate, unitamente al verbale di conciliazione sottoscritto in data 19 marzo 2025.
Il difensore del controricorrente ha aderito alla rinuncia del ricorso R.G. 21636/2024, a spese di lite integralmente compensate tra le parti, rinunciando a sua volta al controricorso depositato nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE.
5 . L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ..
La rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’udienza (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) è stata sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore, ed è accettata dal controricorrente che vi ha espressamente aderito.
Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.)..
In ordine alle spese del giudizio di cassazione, a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., non deve provvedersi.
La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 della sezione lavoro presso la Corte di cassazione.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME