Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15151 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 28/2020, depositata il 9 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, depositata il 9 gennaio 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di
Oggetto: estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15697/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Casoria (NA), INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
Mantova che aveva respinto le sue domande di accertamento della usurarietà dei tassi di mora pattuiti in relazione a due contratti di mutuo edilizio e, conseguentemente, della non debenza di alcun interesse, nonché di rideterminazione dei rapporti di dare e avere con la RAGIONE_SOCIALE in relazione a tali contratti, previa accertamento della indeterminatezza del tasso pattuito e dell’ anatocismo praticato, insiti nella previsione del piano di ammortamento alla francese;
-dall’esame della sentenza impugnata si evince che la allegata usurarietà si fondava sul superamento della misura dei tassi moratori pattuita rispetto alle soglie previste dalla normativa in tema di usura e che i piani di restituzione delle somme mutuate erano redatti secondo il criterio de ll’ammortamento alla francese, comportant e, in quanto tale, l’indeterminatezza de i tassi applicati e l’anatocismo degli interessi;
la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando, in particolare, che la società mutuataria non aveva mai allegato di aver corrisposto interessi moratori, né, comunque, di tale circostanza vi era evidenza nella documentazione prodotta, e che diversamente da quanto allegato dalla società medesima non si ravvisava la mancata indicazione dell’I .S.C., peraltro non richiesta a pena di nullità;
il ricorso è affidato a cinque motivi;
la RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna difesa;
con nota del 7 febbraio 2024 la ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e chiede che sia dichiarata l’estinzione del processo ;
CONSIDERATO CHE:
attesa la ritualità della rinuncia al ricorso per cassazione, deve provvedersi in conformità alla richiesta della ricorrente, per cui il presente giudizio va dichiarato estinto;
nulla va disposto in tema di spese processuali, in assenza di attività difensiva da parte della società intimata;
La Corte dichiara il giudizio estinto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 aprile 2024.