Estinzione del Processo per Rinuncia: Il Caso della Transazione in Sede Sindacale
L’estinzione del processo rappresenta uno degli esiti possibili di una controversia legale, spesso meno noto della classica sentenza di merito. Si verifica quando il procedimento si interrompe e si chiude definitivamente prima di una decisione finale, a causa di specifici eventi previsti dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, mostrando come un accordo raggiunto tra le parti possa portare alla conclusione del giudizio.
Il caso in esame riguarda una vertenza di diritto del lavoro, ma la sua conclusione ha una valenza prettamente procedurale che merita di essere analizzata per comprendere meglio il funzionamento della giustizia civile.
I Fatti del Caso: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia tra una società di servizi aeroportuali e un gruppo di suoi dipendenti. Questi ultimi avevano ottenuto in secondo grado, dalla Corte d’Appello, il riconoscimento del diritto a un inquadramento contrattuale superiore (terzo livello del CCNL di settore) dopo aver maturato una determinata anzianità di servizio.
Insoddisfatta della decisione, la società datrice di lavoro aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la sentenza della Corte d’Appello e cercando di ottenerne l’annullamento. I lavoratori si erano costituiti in giudizio come controricorrenti per difendere la decisione a loro favorevole.
La Decisione della Suprema Corte e l’estinzione del processo
Il colpo di scena è avvenuto durante il giudizio di Cassazione. Prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito, la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Questa mossa non è stata casuale, ma è stata la conseguenza diretta di un accordo transattivo che le parti avevano raggiunto in sede sindacale per definire la controversia in via amichevole.
Di fronte a questa rinuncia, a cui i lavoratori hanno aderito, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà delle parti di porre fine alla lite. Di conseguenza, ha dichiarato l’estinzione del processo, chiudendo formalmente e definitivamente il caso.
Le Motivazioni: L’Accordo tra le Parti Annulla la Controversia
La motivazione alla base dell’ordinanza è puramente procedurale e si fonda sull’articolo 391 del Codice di Procedura Civile. Questa norma stabilisce che, se la parte che ha proposto il ricorso vi rinuncia e le altre parti accettano, il processo si estingue.
L’accordo sindacale ha reso superfluo il proseguimento del giudizio. Le parti, trovando una soluzione condivisa al di fuori delle aule di tribunale, hanno di fatto privato la controversia del suo oggetto. La rinuncia al ricorso è stata la naturale conseguenza processuale di questa scelta.
Un altro aspetto rilevante della decisione riguarda le spese legali. Data l’adesione dei lavoratori alla rinuncia, la Corte ha disposto la compensazione delle spese: ogni parte, quindi, si è fatta carico dei propri costi legali. Infine, la Corte ha specificato che non sussistevano i presupposti per il pagamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, una sorta di ‘sanzione’ prevista nei casi di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, ma non applicabile in caso di estinzione per rinuncia accettata.
Le Conclusioni: Implicazioni della Rinuncia al Ricorso
Questa ordinanza evidenzia l’importanza degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, come le conciliazioni sindacali. Le parti possono decidere, in qualsiasi momento, di porre fine a un lungo e costoso iter giudiziario attraverso un accordo.
Dal punto di vista pratico, la rinuncia al ricorso accettata dalle controparti porta all’estinzione del processo, con due importanti conseguenze:
1. Chiusura Definitiva: Il procedimento si conclude senza una decisione sul merito da parte della Cassazione. La sentenza impugnata, quella della Corte d’Appello, diventa quindi definitiva, a meno che l’accordo tra le parti non disponga diversamente.
2. Gestione delle Spese: Generalmente, in caso di rinuncia, la parte che rinuncia è tenuta a rimborsare le spese alle altre parti, ma un accordo diverso (come in questo caso, la compensazione) è sempre possibile e viene ratificato dal giudice.
Perché il processo davanti alla Corte di Cassazione è stato dichiarato estinto?
Il processo è stato dichiarato estinto perché la società ricorrente ha formalmente rinunciato al proprio ricorso dopo aver raggiunto un accordo transattivo in sede sindacale con i lavoratori.
Cosa ha deciso la Corte riguardo alle spese legali?
La Corte ha disposto la compensazione delle spese legali. Ciò significa che ogni parte ha dovuto sostenere i propri costi, in quanto i lavoratori hanno aderito alla rinuncia, come previsto dall’accordo raggiunto.
La società che ha rinunciato al ricorso ha dovuto pagare una sanzione o un contributo unificato aggiuntivo?
No, la Corte ha stabilito che non sussistevano le condizioni per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché tale obbligo non si applica nei casi di estinzione del processo per rinuncia accettata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31358 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31358 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12071-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 02/10/2025
CC
NOME tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME
COGNOME;
– controricorrenti –
ZAMBON MIRIAM;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1241/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/10/2021 R.G.N. 555/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/10/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza in atti, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato il diritto dei lavoratori appellati , indicati in epigrafe, di essere inquadrati nel terzo livello CCNL RAGIONE_SOCIALE, a decorrere dal compimento del 36º mese successivo all’assunzione alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE per i lavoratori a tempo pieno e dal 54º mese successivo dei lavoratori a tempo parziale; confermando per il resto l’impugnata sentenza e condannando l’appellante a rifondere agli appellati i due terzi delle spese di lite del grado.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi ai quali hanno resistito i lavoratori sopraindicati con controricorso. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi ses santa giorni.
Motivi della decisione
Deve essere pronunciata l’estinzione del processo per rinuncia siccome contenuta nel relativo atto del 3 settembre del 2025 depositato in questo giudizio, con il quale la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito delle conciliazioni
nonché contro
raggiunte in sede sindacale a definizione della controversia, con compensazione delle spese attesa l’adesione dei lavoratori espressa nella stessa sede .
Ne consegue ai sensi dell’art.391 c.p.c. la dichiarazione di estinzione del processo. Nulla per le spese.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 2.10.2025
La Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME