Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24243 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24243 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19379-2022 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1497/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/02/2022 R.G.N. 903/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/07/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO che
Oggetto
R.G.N. 19379/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 08/07/2025
CC
Con sentenza n. 1497/2021, depositata il 17.2.2022, la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza n. 70/2021 del Tribunale di Milano ed ha disposto la condanna degli appellanti in solido a rifondere ad ATM S.p.A. le spese di lite.
1.Il giudizio aveva ad oggetto la richiesta dei ricorrenti COGNOME e COGNOME di annullamento dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale in data 7.10.2015, concernenti la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con ATM S.p.A., per vizio del consenso, specificamente per violenza morale ai sensi dell’art. 1435 c.c. Su tale presupposto era stata richiesta la ricostituzione del rapporto di lavoro, la regolarizzazione delle spettanze retributive e contributive, e il risarcimento dei danni patiti per condotte di mobbing, dirette e indirette, attribuite alla società.
La Corte, nel condividere l’iter decisorio del primo giudice, quanto all’impugnazione dei verbali di conciliazione, aveva escluso la configurabilità di una condotta di violenza morale in capo ad RAGIONE_SOCIALE ritenendo che i ricorrenti avessero manifestato una volontà genuina e consapevole, anche in considerazione dell’assistenza legale e delle loro qualificazioni professionali. Quanto al dedotto mobbing, aveva ritenuto insussistente la lamentata condotta omissiva consapevole o colposa della società.
Per la cassazione di tale pronuncia, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso, affidandolo a tre motivi.
Resiste, con controricorso, la azienda RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO che
1.Va preliminarmente dato atto del rituale deposito di rinuncia al ricorso con contestale accettazione nella quale le parti hanno convenuto, altresì, di ritenere compensate integralmente le spese legali relative al presente grado di giudizio e di esonerarsi reciprocamente dal deposito delle memorie previste dall’art. 380 bis.1 c.p.c..
Alla luce della ritualità del rinuncia, deve dichiararsi l’estinzione del processo. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del processo.
Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 luglio 2025.
La Presidente NOME COGNOME