Estinzione del Processo in Cassazione: Analisi della Rinuncia Congiunta al Ricorso
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sulla estinzione del processo davanti alla Corte di Cassazione, specialmente riguardo alle sue conseguenze su spese processuali e contributo unificato. La vicenda, nata da una controversia di lavoro, si conclude non con una decisione sul merito, ma con una presa d’atto della volontà delle parti di porre fine alla lite.
I Fatti della Causa
La controversia ha origine dal licenziamento di un dirigente da parte di un’associazione di piccole e medie imprese. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva dichiarato il licenziamento ingiustificato, risolvendo il rapporto di lavoro e condannando l’associazione al pagamento di un’indennità.
Non soddisfatto della decisione, il dirigente ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo, manifestato attraverso una dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso, prontamente accettata dalla parte controricorrente.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Estinzione del Processo
Preso atto della volontà concorde delle parti, la Suprema Corte ha applicato l’articolo 390 del codice di procedura civile. Questo articolo prevede che la parte possa rinunciare al ricorso e che, in caso di accettazione della controparte, il processo si estingua.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo. Questa decisione, pur non entrando nel merito delle questioni sollevate, ha effetti procedurali e fiscali di grande rilevanza pratica.
Le Motivazioni: Rinuncia e Accettazione
Le motivazioni della Corte sono concise e si fondano su un presupposto chiaro: la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia del ricorrente, unita all’accettazione del controricorrente, costituisce la base giuridica per dichiarare estinto il procedimento.
Il Collegio ha semplicemente verificato la presenza delle condizioni previste dalla legge (art. 390 c.p.c.), ovvero la dichiarazione di rinuncia e la relativa accettazione, per porre fine alla controversia in sede di legittimità.
Le Conseguenze Pratiche della Estinzione del Processo
La parte più interessante della pronuncia riguarda le conseguenze della declaratoria di estinzione.
Spese Processuali
In primo luogo, la Corte non ha emesso alcuna statuizione sulle spese del giudizio. Ciò avviene in applicazione dell’art. 391, comma 4, del c.p.c., che prevede che in caso di rinuncia accettata, non si disponga in ordine alle spese. Si presume che le parti abbiano regolato questo aspetto nel loro accordo stragiudiziale.
Il Contributo Unificato
In secondo luogo, e questo è il punto più rilevante, la Corte ha specificato che il ricorrente non è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. L’obbligo del cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”, previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, si applica solo nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
La Corte ha ribadito un principio consolidato (richiamando le sentenze Cass. n. 3688/2016 e Cass. n. 23175/2015): l’estinzione del processo non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, il presupposto per l’applicazione della sanzione processuale viene a mancare.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la rinuncia al ricorso in Cassazione, se accettata dalla controparte, rappresenta una via d’uscita efficiente dalla lite. La conseguenza principale è l’estinzione del processo, che comporta un vantaggio significativo per il ricorrente: l’assenza di una condanna alle spese del giudizio di legittimità e, soprattutto, l’inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato. La decisione sottolinea come la normativa processuale e fiscale incentivi, di fatto, le soluzioni concordate tra le parti anche nella fase finale del contenzioso.
Cosa succede se le parti si accordano e rinunciano al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, ponendo fine alla lite senza una decisione nel merito.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, chi paga le spese legali del giudizio di Cassazione?
La Corte non emette alcuna decisione sulle spese legali, come previsto dall’art. 391, comma 4, del codice di procedura civile. Le parti solitamente regolano questo aspetto nel loro accordo privato.
Il ricorrente deve pagare un importo aggiuntivo come contributo unificato se il processo si estingue?
No. L’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto ‘raddoppio’) è previsto solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non in caso di estinzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23195 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23195 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3573-2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE LAZIORAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3971/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2023 R.G.N. 1744/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Fatti di causa
Oggetto
Dirigente rapporto privato
R.G.N. 3573/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 15/04/2025
CC
che , con la sentenza n. 3971/2023, la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato che il licenziamento intimato dalla Federlazio Associazione piccole e medie imprese del Lazio al dirigente NOME COGNOME era ingiustificato, dichiarando risolto il rapporto di lavoro e condannando la datrice di lavoro al pagamento di una indennità pari a 8 mensilità dell’ultima retribuzione per mancato preavviso e dell’indennità su pplementare nella misura di nove mensilità rigettando le altre richieste nonché la domanda riconvenzionale della Associazione, ha respinto l’originario ricorso proposto da NOME COGNOME
che avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso in cassazione dei ricorrenti, con relativa accettazione della controricorrente;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 aprile 2025