Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14724 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14724 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28078-2019 proposto da:
NOME in qualità di erede di COGNOME NOME COGNOME NOME in qualità di erede di NOME in qualità di erede di NOME in qualità di erede di NOME COGNOME NOME COGNOME in qualità di erede di NOME COGNOME in proprio e in qualità di procuratore di NOME entrambi eredi di NOME COGNOME in qualità di erede di NOME COGNOMENOME in qualità di erede di NOME COGNOME tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
Oggetto
Previdenza
R.G.N.28078/2019
COGNOME
Rep.
Ud.11/03/2025
CC
domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1252/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2019 R.G.N. 1028/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 22.3.2019, la Corte d’appello di Roma, decidendo su rinvio da Cass. n. 18554 del 2012, ha dichiarato estinto il giudizio pendente NOME COGNOME e altri consorti, in proprio o nelle spiegate qualità di eredi, e l’INPS, per avere le parti ricorrenti riassunto il processo oltre il semestre dalla cessazione de lla causa di sospensione dall’esercizio della professione già occorsa al loro procuratore costituito in giudizio; che avverso tale pronuncia NOME COGNOME e gli altri consorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 301, 302, 303, 307 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato l’estinzione del giudizio di rinvio
nonostante che l’INPS fosse rimasto contumace e il giudizio di primo grado fosse iniziato in epoca antecedente al 4.7.2009, data di entrata in vigore della novella dell’art. 307 c.p.c. che ha previsto la rilevabilità ex officio dell’estinzione del processo; che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 91, 92 e 310 c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto in loro danno la condanna alla rifusione delle spese di tutti i gradi del precorso giudizio;
che, con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono di violazione e falsa applicazione degli artt. 301 e 307 c.p.c. nonché di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine per la riassunzione del processo di rinvio dovesse decorrere dallo spirare del termine massimo di durata previsto per la sospensione disciplinare degli avvocati, ossia, nella specie, dal 18.7.2014, essendo stata la sospensione comminata con provvedimento del 18.7.2013;
che, in punto di fatto, risulta per tabulas che i giudizi successivamente riuniti e decisi in grado di appello dalla sentenza poi cassata da Cass. n. 18554 del 2012 hanno tutti avuto inizio in epoca precedente al 4.7.2009;
che al presente giudizio deve dunque trovare applicazione il testo dell’art. 307 c.p.c. anteriore alle modifiche recate dall’art. 46, comma 15, l. n. 69/2009, applicandosi queste ultime ‘ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore’ (art. 58, comma 1, l. n. 69/2009);
che l’art. 307 comma 4° c.p.c., nel testo previgente, disponeva, per quanto qui rileva, che ‘l’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa’;
che, nell’interpretare tale disposizione, la giurisprudenza di questa Corte aveva costantemente affermato che l’estinzione
del processo per tardiva riassunzione, per poter essere dichiarata dal giudice, doveva essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua istanza o difesa e, ove non fosse stata tempestivamente eccepita, rimaneva definitivamente preclusa, non potendo essere dedotta e rilevata nemmeno in sede d’impugnazione su istanza della parte in precedenza rimasta contumace, salvo ovviamente il caso in cui la contumacia fosse stata erroneamente dichiarata in presenza di un vizio della vocatio in ius (così, tra le numerose, Cass. n. 2628 del 1994 e, più recentemente, Cass. n. 12432 del 2021, in una vicenda in cui la precedente formulazione dell’art. 307, comma 4°, c.p.c. risultava applicabile ratione temporis );
che, risultando per tabulas che l’INPS era rimasto contumace nel processo di rinvio, erroneamente i giudici territoriali hanno ritenuto di poter rilevare e dichiarare l’estinzione del giudizio, in difetto di eccezione di parte;
che, assorbiti il secondo e il terzo motivo, la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di