Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10614 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10614 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29536 -2020 proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 76/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/03/2020 R.G.N. 1548/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Licenziamento
R.G.N. 29536/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 05/02/2025
CC
RILEVATO
che, con la sentenza n. 76/2020, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto da NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2024/2017;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE affidato a cinque motivi;
che la intimata NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
che il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte della ricorrente;
che tale atto risulta accettato dalla controricorrente;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2025
La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME