Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20977 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20977 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24811/2019 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO C/O CONSOB, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNUNZIATA COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 84/2019 depositata il 15/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia pubblicata in data 15.1.2019, non notificata, con la quale era stata respinta l’opposizione proposta ex art.195 TUF avverso la delibera CONSOB n.20033 del 14.6.2017, affidandolo a otto motivi volti a contestare il deciso sotto diversi profili affermati rilevanti ex art.360 co 1 c.p.c.
CONSOB ha depositato controricorso.
Fissata adunanza camerale per la discussione del ricorso al 3 .4.2025, prima del suo svolgimento NOME COGNOME ha depositato nel PCT atto di rinuncia, accettato da CONSOB che ha aderito anche alla richiesta di nulla disporre a carico del ricorrente rinunciante in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’atto di rinuncia, sottoscritto sia dalla parte che da i difensori nel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto il 25 -27/3/2025, prima della data dell’adunanza fissata per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo.
CONSOB ha aderito alla rinuncia anche per quanto riguarda la richiesta del ricorrente di non essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in relazione alle quali nulla deve essere conseguentemente disposto.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha
proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte di Cassazione dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex artt. 390-391 c.p.c.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione