Estinzione del Processo per Rinuncia: Analisi di un Caso Pratico
L’estinzione del processo per rinuncia rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per porre fine a una controversia legale prima di giungere a una sentenza definitiva. Questa opzione, spesso frutto di un accordo transattivo tra le parti, permette di evitare le lungaggini e le incertezze del giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di analizzare le conseguenze pratiche di tale scelta, in particolare per quanto riguarda la gestione delle spese legali e gli obblighi relativi al contributo unificato.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una procedura di liquidazione coatta amministrativa a carico di una società cooperativa. Un’altra cooperativa, creditrice della prima, aveva presentato opposizione allo stato passivo, ottenendo dal Tribunale il riconoscimento di un credito di oltre 2,4 milioni di euro in collocazione privilegiata.
Non pienamente soddisfatta della decisione, la cooperativa creditrice ha proposto ricorso per Cassazione. La società in liquidazione, a sua volta, ha resistito con un controricorso, presentando anche un ricorso incidentale per contestare altri aspetti della decisione del Tribunale. La controversia sembrava destinata a un lungo iter giudiziario davanti alla Suprema Corte.
La Transazione e l’Estinzione del Processo per Rinuncia
Prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito, le parti hanno trovato una soluzione stragiudiziale, stipulando un atto transattivo. Con questo accordo, hanno risolto le loro pendenze e, di conseguenza, hanno deciso di porre fine al giudizio in corso. La cooperativa ricorrente ha depositato in Cassazione l’atto di transazione, manifestando espressamente la volontà di rinunciare al proprio ricorso principale.
La rinuncia è stata accettata dalla controparte, che a sua volta ha rinunciato al proprio ricorso incidentale, il tutto con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza sulla procedura di liquidazione. Questo atto congiunto ha innescato il meccanismo che porta all’estinzione del processo per rinuncia.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, presa visione dell’accordo e delle reciproche rinunce, ha applicato l’articolo 391, comma 1, del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che, se il ricorrente rinuncia al ricorso, il processo si estingue. La decisione della Corte è stata quindi una presa d’atto della volontà delle parti di non proseguire la lite.
Un punto cruciale della decisione riguarda le spese processuali. La Corte ha chiarito che, poiché la controparte ha accettato la rinuncia, non è possibile emettere una pronuncia sulle spese di lite. Questo perché l’accettazione consolida l’accordo tra le parti, che nel caso di specie avevano già convenuto per la compensazione integrale delle spese nell’atto transattivo.
Infine, l’ordinanza affronta la questione del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’, previsto dall’articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002. La norma impone alla parte che ha impugnato senza successo di versare un ulteriore importo pari al contributo già pagato. La Corte, richiamando una propria precedente giurisprudenza (Cass. n. 25485/2018), ha stabilito che tale obbligo non si applica nei casi di estinzione del processo. La declaratoria di estinzione, infatti, non equivale a un rigetto o a una dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, ma è una constatazione della fine anticipata del giudizio per volontà delle parti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio importante: l’accordo tra le parti è sovrano nel determinare la fine di un processo. L’estinzione del processo per rinuncia è una via d’uscita efficiente che permette di chiudere una controversia in modo definitivo. Le implicazioni pratiche sono significative: le parti possono definire autonomamente la ripartizione delle spese legali nel loro accordo transattivo, senza attendere una decisione del giudice. Inoltre, si evita il rischio di dover pagare il raddoppio del contributo unificato, un onere economico non trascurabile previsto per chi soccombe in appello o in Cassazione. La decisione offre quindi un quadro chiaro dei vantaggi e delle conseguenze di una risoluzione consensuale della lite anche nella fase più avanzata del giudizio.
Cosa succede se le parti di un processo in Cassazione si accordano e rinunciano al ricorso?
Il processo viene dichiarato estinto, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile. La Corte prende atto della volontà delle parti di non proseguire la controversia.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, chi paga le spese legali?
La Corte non emette alcuna statuizione sulle spese legali se la rinuncia è accettata dalla controparte. Le parti stesse regolano la questione nel loro accordo, come in questo caso in cui avevano convenuto per la compensazione.
Se il processo si estingue per rinuncia, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione della norma (art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002) che obbliga la parte impugnante non vittoriosa a versare un’ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23806 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23806 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24231/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME Massimo (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE. in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende,
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il decreto del Tribunale di Roma nr. cron. 2502/2018, depositato il 04/07/2018,
letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa RAGIONE_SOCIALE, proposta da RAGIONE_SOCIALE ammetteva allo stato passivo della procedura il credito della cooperativa ricorrente per l’ammontare di € 2.403.195,03 in collocazione privilegiata ex art. 1751 bis n. 5 c.c.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE. in liquidazione coatta amministrativa ha svolto difese con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale cui ha replicato la ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In data 28/2/2025 è stato depositato da parte della ricorrente atto transattivo, intervenuto tra le parti il 30/11/2020, del presente giudizio, con il quale le stesse parti hanno espressamente rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale con allegata autorizzazione dell’autorità di vigilanza della procedura a rinunciare al ricorso incidentale alle condizioni previste dalla transazione.
Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite, fermo restando che le parti hanno convenuto per la compensazione delle spese.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 8 luglio 2025.