Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29314 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29314 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10263/2019 proposto da:
NOME COGNOME, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIOto AVV_NOTAIO rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIOto NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro-tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 154/2022 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA, depositata l’8/02/2022;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO dott. NOME COGNOME; udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore generale dott.;
uditi i difensori delle parti comparsi in udienza.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza resa in data 8/02/2022, la Corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede -dopo aver accertato che il contratto di locazione di un arenile intercorso tra la medesima COGNOME (in qualità di conduttrice) e il Comune di Civitanova Marche (in qualità di locatore) ebbe ripetutamente a rinnovarsi, di sei anni in sei anni, a partire dalla prima scadenza contrattuale pattuita (del 2004) -ha qualificato la comunicazione inviata dal Comune alla controparte in data 25 maggio 2015 alla stregua di una valida disdetta contrattuale, conseguentemente attestando la cessazione del rapporto alla data del 27 maggio 2022.
A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver preliminarmente rilevato la nullità della clausola contrattuale con la quale le parti avevano convenuto la cessazione del rapporto alla prima scadenza senza la previsione di alcun rinnovo automatico in assenza di disdetta (in violazione dell’art. 28 della legge n. 392 del 1978), ha evidenziato come la rinnovazione automatica del contratto fosse stata comunque erroneamente esclusa dal giudice di primo grado (muovendo dalla qualità di parte pubblica dell’ente locatore), essendosi
lo stesso riferito ai contenuti di una giurisprudenza di legittimità superata da orientamenti successivi.
Ciò posto, riconosciuta l’intervenuta successiva rinnovazione del rapporto de quo di sei anni in sei anni, la corte d’appello ha infine rinvenuto, nella citata comunicazione del Comune di Civitanova Marche del 25 maggio 2015, una disdetta idonea a definire la cessazione del rapporto alla successiva scadenza, nella specie determinata alla ridetta data del 27 maggio 2022.
Avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME, in proprio e quale titolare dell’impresa personale RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Civitanova Marche resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione.
La causa è stata trattenuta in decisione alla adunanza camerale della Sesta Sezione del 6/12/2022, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Civitanova Marche ha depositato memoria per l’udienza camerale del 6/12/2022.
Con ordinanza interlocutoria n. 4556 del 14 febbraio 2023, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la relativa discussione in udienza pubblica.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per l’accoglimen to del ricorso incidentale, con assorbimento del ricorso principale.
Con atto congiuntamente sottoscritto in data 8/9/2023, entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi, principale e incidentale, e di accettare le rinunce della controparte con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Il giudizio di cassazione dev’essere dichiarato estinto per rinuncia.
Infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’udienza pubblica) entrambe le parti hanno depositato in Cancelleria un atto congiunto di rinuncia ai rispettivi ricorsi e di reciproca accettazione della rinuncia, debitamente sottoscritto, con compensazione delle spese di lite.
Si tratta di due rituali dichiarazioni di rinuncia, siccome conformi alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tali idonee a determinare l’effetto dell’estinzione del processo di cassazione.
Ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c. non si deve pronunciare sulle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione