Estinzione del Processo per Accordo: Niente Raddoppio del Contributo
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sulla estinzione del processo davanti alla Corte di Cassazione e le sue conseguenze fiscali. Quando le parti trovano un accordo e decidono di porre fine alla lite, quali sono gli effetti sulle spese e sul temuto raddoppio del contributo unificato? La Suprema Corte fornisce una risposta netta, favorendo le soluzioni conciliative.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia di lavoro nel settore del pubblico impiego. Un dipendente aveva agito in giudizio contro un ente pubblico per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori e le relative differenze retributive. La Corte d’Appello aveva dato ragione al lavoratore, spingendo l’ente a presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse decidere nel merito, le parti sono riuscite a trovare una soluzione transattiva, risolvendo bonariamente la loro disputa.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Processo
A seguito dell’accordo raggiunto, i legali delle parti hanno depositato una dichiarazione congiunta di rinuncia al giudizio, chiedendo formalmente che venisse dichiarata l’estinzione del processo. La Corte di Cassazione, prendendo atto della volontà delle parti di non proseguire la controversia, ha accolto la richiesta. Con un’ordinanza, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, chiudendo definitivamente il caso senza entrare nel merito delle questioni sollevate nel ricorso.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su due principi procedurali chiari. In primo luogo, l’estinzione è la conseguenza diretta della rinuncia congiunta, frutto di una conciliazione intervenuta tra le parti. In secondo luogo, e qui risiede l’elemento di maggiore interesse pratico, la Corte ha affrontato le conseguenze economiche di tale estinzione.
Sulla base dell’articolo 391, comma 4, del codice di procedura civile, quando il processo si estingue per rinuncia, non è necessario provvedere alla liquidazione delle spese di lite. Si presume infatti che le parti abbiano regolato anche questo aspetto nel loro accordo privato.
Inoltre, la Corte ha specificato che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, una sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 per i casi di ricorso inammissibile, improcedibile o integralmente respinto. La motivazione è puramente normativa: l’estinzione del processo non è una delle ipotesi contemplate dalla legge per l’applicazione di tale sanzione. La norma ha carattere eccezionale e non può essere applicata per analogia a casi non espressamente previsti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza il valore della conciliazione come strumento efficace per la risoluzione delle controversie, anche quando queste sono giunte al massimo grado di giudizio. La decisione offre una significativa certezza giuridica ed economica alle parti che valutano un accordo. Sapere che l’estinzione del giudizio per rinuncia non comporterà il raddoppio del contributo unificato rappresenta un incentivo concreto a trovare una soluzione transattiva, evitando i costi e le incertezze di una decisione finale. In sintesi, la via dell’accordo non solo chiude la lite, ma garantisce anche un trattamento fiscale più favorevole rispetto a un esito negativo del ricorso.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se le parti raggiungono un accordo?
Se le parti raggiungono un accordo, possono presentare una dichiarazione congiunta di rinuncia al giudizio. In tal caso, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, chiudendo la causa senza una decisione nel merito.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, chi paga le spese legali?
Secondo l’ordinanza, quando il processo si estingue per rinuncia a seguito di un accordo, la Corte non decide sulle spese di lite. Si presume che le parti le abbiano regolate privatamente nell’ambito della loro conciliazione.
L’estinzione del processo per accordo comporta il raddoppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che l’estinzione del processo non rientra tra le ipotesi previste dalla legge (D.P.R. 115/2002) per il raddoppio del contributo unificato. Pertanto, la parte ricorrente non è soggetta a questa sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14630 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16373/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 348/2022 della CORTE D ‘ APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/4/2022;
Oggetto
Pubblico Impiego.
Mansioni superiori.
Differenze retributive.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/05/2024
CC – Aula B
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2024 dal AVV_NOTAIO;
rilevato i difensori delle parti hanno depositato congiunta dichiarazione di rinuncia al giudizio, con richiesta di estinzione del processo, in esito alla conciliazione della lite intervenuta come da atto prodotto unitamente all’istanza di estinzione;
ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non occorre provvedere sulle spese di lite, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.;
dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 , comma 1 -quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;
P.Q.M.
giudizio di legittimità.
la Corte dichiara l’estinzione del Così deciso in Roma, il 7/5/2024.