Estinzione del Processo per Rinuncia Reciproca: Un Caso Pratico dalla Cassazione
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui un contenzioso giudiziario può concludersi prima di una sentenza di merito. Questo avviene tipicamente per inattività delle parti o, come nel caso che analizziamo oggi, per una loro espressa volontà. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ci offre un chiaro esempio di come la rinuncia reciproca agli atti del giudizio porti a questa conclusione, anche nel grado più alto della giurisdizione.
I Fatti del Caso: dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia in materia di diritto del lavoro, relativa a incarichi dirigenziali a tempo determinato. Una società consortile, a seguito di una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila a essa sfavorevole, aveva deciso di presentare ricorso per cassazione.
Dall’altra parte, il dirigente, pur avendo ottenuto una decisione parzialmente favorevole, non era pienamente soddisfatto dell’esito e ha risposto al ricorso della società presentando a sua volta un controricorso contenente un ricorso incidentale. In questo modo, entrambe le parti chiedevano alla Suprema Corte di rivedere la decisione del giudice d’appello, ciascuna per le parti di proprio interesse.
La Svolta in Cassazione: La Rinuncia Congiunta
Il percorso processuale, che sembrava destinato a un’analisi di merito da parte dei giudici di legittimità, ha subito una svolta decisiva. Prima dell’udienza di discussione, entrambe le parti hanno depositato atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi. La società ha rinunciato al suo ricorso principale e il dirigente ha rinunciato al suo ricorso incidentale. Fondamentale, in questo scenario, è stato il fatto che tali rinunce sono state reciprocamente accettate.
Questo accordo processuale ha cambiato radicalmente la natura del procedimento, spostando l’attenzione dalla questione di diritto sottostante (la legittimità degli incarichi dirigenziali) alla presa d’atto della volontà delle parti di non proseguire il contenzioso.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Estinzione del Processo
Di fronte alla rinuncia congiunta e accettata da entrambe le parti, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che agire di conseguenza. I giudici hanno dichiarato formalmente l’estinzione del processo. Questa decisione non entra nel merito della controversia, ovvero non stabilisce chi avesse ragione o torto, ma si limita a certificare la fine del procedimento giudiziario per volontà delle parti.
Inoltre, la Corte ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i costi dei propri avvocati, senza che una dovesse rimborsare l’altra.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è estremamente sintetica ma giuridicamente ineccepibile. La Corte ha considerato che le rinunce al ricorso principale e a quello incidentale, essendo state reciprocamente accettate, integravano pienamente i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo. La volontà concorde delle parti di porre fine alla lite è sovrana in questo contesto procedurale. La decisione di compensare le spese è una conseguenza diretta della natura congiunta della dichiarazione di rinuncia, che suggerisce un accordo tra le parti anche su questo aspetto, evitando ulteriori contese.
Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre importanti spunti pratici. Dimostra come la via dell’accordo sia percorribile fino all’ultimo grado di giudizio, consentendo alle parti di evitare i tempi, i costi e le incertezze di una decisione della Cassazione. L’istituto della rinuncia agli atti, quando supportato dal consenso di tutte le parti in causa, si rivela uno strumento efficace per chiudere definitivamente un contenzioso, e la prassi della compensazione delle spese in questi casi incentiva ulteriormente la ricerca di soluzioni condivise.
Cosa succede quando le parti di un ricorso in Cassazione rinunciano entrambe alle proprie impugnazioni?
Il processo si estingue. La Corte di Cassazione prende atto della volontà delle parti di non proseguire la lite e dichiara la chiusura anticipata del procedimento, senza emettere una decisione sul merito della questione.
In caso di estinzione del processo per rinuncia reciproca, chi paga le spese legali?
Basandosi su questa ordinanza, quando la rinuncia è frutto di una dichiarazione congiunta e reciprocamente accettata, la Corte tende a compensare le spese. Ciò significa che ogni parte sostiene i costi del proprio difensore.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione anche se si è la parte che si difende (controricorrente)?
Sì, attraverso lo strumento del ricorso incidentale. Il controricorrente può, nel suo stesso atto difensivo, impugnare a sua volta la sentenza per le parti a lui sfavorevoli, chiedendo alla Corte di Cassazione di riformarle.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16985 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16985 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
18849/2024 r.g., proposto
da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME COGNOME elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrente -ricorrente incidentale
avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 319/2024 pubblicata in data 28/06/2024, n.r.g. 398/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15/04/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito COGNOME NOME con controricorso con il quale ha a sua volta impugnato la sentenza con ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno poi depositato rinunzia alle rispettive
OGGETTO:
quadro
–
incarichi
dirigenziali
a
tempo
determinato
–
regime
–
conseguenze
impugnazioni, reciprocamente accettate.
CONSIDERATO CHE
Le rinunzie al ricorso principale e a quello incidentale sono state reciprocamente accettate e pertanto va dichiarata l’estinzione del processo.
In considerazione della dichiarazione congiunta delle parti formulata nelle predette rinunzie, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data