SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1301 2025 – N. R.G. 00000957 2023 DEPOSITO MINUTA 29 10 2025 PUBBLICAZIONE 29 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA PRIMA SEZIONE CIVILE
),
),
Composta dai seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Presidente;
dr. NOME COGNOME, Consigliere;
dr. NOME COGNOME, Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 957/23 del RAGIONE_SOCIALE contenziosi RAGIONE_SOCIALE dell’anno 2023, promossa
DA
( ), avvocato che sta in giudizio personalmente; NOMECOGNOME.
CONTRO
(c.f.
),
(c.f.
(c.f.
), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale
alle liti, dall’AVV_NOTAIO;
(
),
(c.f.
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall’AVV_NOTAIO;
(c.f.
),
(c.f.
,
(c.f.
), contumaci;
appellati
avente ad oggetto : invalidità di deliberazione dell’assemblea dei soci di società di capitali e risarcimento del danno;
conclusioni : la parte costituite hanno concluso come da atto di appello e coma da comparsa di costituzione.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
P.
C.F.
C.F.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All’udienza del 29.9.2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno omesso il deposito delle memorie contenenti deduzioni di udienza, sì da porre in essere una condotta processuale equivalente alla mancata comparizione.
La Corte, preso atto, ha rinviato ad altra udienza, disponendone del pari la trattazione scritta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. e, dunque, ha assegnato termine perentorio fino al 27.10.2025.
Le parti hanno nuovamente omesso il depositato delle note nel termine perentorio loro assegnato.
Ne consegue la necessità di ordinare la cancellazione della causa dal RAGIONE_SOCIALE e dichiarare l’estinzione del processo, giusto il disposto delle norme di cui agli artt. 127 ter, 181, 309, 359 c.p.c.
L’estinzione solleva dalla statuizione sulle spese del giudizio ed evidenzia di per sé l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
-ordina la cancellazione della causa dal RAGIONE_SOCIALE e dichiara l’estinzione del processo.
Ancona, 28.10.2025
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Il Consigliere COGNOME.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME