SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 341 2025 – N. R.G. 00000258 2024 DEPOSITO MINUTA 11 07 2025 PUBBLICAZIONE 14 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d’Appello, nella persona dei consiglieri
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Presidente rel. Consigliere Consigliere
SENTENZA
nella causa di II grado iscritta al n. 258/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME appellante
contro
appellato contumace
, con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME
appellato/i
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
posta in decisione all’udienza collegiale del giorno 5/6/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. NOME COGNOME sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti; esaminati gli atti e i documenti di causa ,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto dall’appellante, ‘ -, all’esito dell’ordinanza del Tribunale Civile di Bologna, Sezione Esecuzioni Immobiliari, emessa a definizione del procedimento R.G.E. 2896/2022, ha introdotto il giudizio di merito afferente all’opposizione proposta dalla avverso l’atto di pignoramento su veicoli fascicolo n. 020/2022/22651, con atto di citazione notificato in data 19.04.2023, … – Il relativo procedimento è stato iscritto a ruolo con N.R.G. 5758/2023, … -Si è costituito in giudizio l’ , rilevando, in relazione agli avvisi di addebito n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA la competenza ‘per materia della sezione lavoro del Tribunale di Bologna ai sensi dell’art. 618 bis cpc comma 1’, e chiedendo il rigetto dell’opposizione della società
, che, viceversa, è rimasta contumace, per come accertato e dichiarato dal Tribunale.
-All’esito dell’udienza del 16.11.2023, il Tribunale di Bologna, ‘rilevato che rispetto alla opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso gli avvisi di addebito pare effettivamente sussistere la competenza funzionale del giudice di lavoro’, ed avendo ‘ritenuta nel resto la causa matura per la decisione’, visto l’art. 103 c.p.c., ha disposto ‘la separazione del giudizio relativamente all’opposizione all’esecuzione relativa ai seguenti avvisi di addebito: Avviso di addebito n. 320 NUMERO_CARTA Avviso di addebito n. NUMERO_CARTA mandando alla Cancelleria per la formazione di autonomo fascicolo processuale, da trasmettersi al Presidente del Tribunale per l’eventuale riassegnazione al Tribunale Sezione Lavoro’, ed ha rinviato ‘nel presente procedi mento per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la contestuale decisione all’udienza del 20/04/2024’ (v. doc. 3).
– Il Presidente del Tribunale ha così provveduto con provvedimento del 04.12.2023 (v. doc. 4), e, con PEC del data 05.12.2023 inviata dalla Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Bologna, è stata comunicata l’avvenuta iscrizione a ruolo d ‘ufficio del procedimento N.R.G. 2548/2023, afferente alla predetta opposizione all’esecuzione, relativamente agli avvisi di addebito , con allegazione dell’atto di citazione notificato da , introduttivo del giudizio N.R.G. 5758/2023 (v. doc. 5).
– Successivamente, il Tribunale Civile di Bologna, Sezione Lavoro, … ha fissato ‘per la comparizione personale delle parti e la discussione l’udienza del 03/04/2024 alle ore 11:20′ (v. doc. 6).
-Come si rileva pacificamente dall’esame degli atti di causa, l’iscrizione a ruolo del procedimento N.R.G. 2548/2023 è avvenuta d’ufficio (avendo introdotto il solo giudizio N.R.G. 5758/2023 innanzi al Tribunale, in funzione di Giudice Unico), e ness un provvedimento contenente l’ordine di notifica del decreto di fissazione dell’udienza del 03.04.2024 è stato emesso dal Giudice del Lavoro, né, evidentemente, alcun provvedimento di tale contenuto è stato notificato dalla Cancelleria ad .
-Peraltro è appena il caso di evidenziare che l’ era regolarmente costituito in giudizio, e che il Tribunale ha accertato e dichiarato la contumacia della .
-La regolare instaurazione del contraddittorio è stata dunque regolarmente accertata all’esito dell’introduzione, da parte di , del giudizio di merito afferente all’opposizione all’esecuzione proposta dalla società contribuente.
– Ciò nonostante, con decreto del 17.04.2024, il Tribunale Civile di Bologna, Sezione Lavoro, ha così statuito: ‘Rilevato che, a seguito del provvedimento del presidente del tribunale di Bologna del 4.12.2023 di rimessione al tribunale in funzione di giudice del lavoro, la causa non è stata riassunta nel termine perentorio ex lege, dichiara estinto il processo’ (v. doc. 2) ‘
2. Ha proposto appello , qualificando il provvedimento de quo come atto avente natura sostanziale di sentenza e chiedendone, in via principale, declaratoria di nullità, con remissione in primo grado (richiamando al fine Cass. 20631/11, Cass. 18242/2008, Cass. 23997/2019).
Nessuno si è costituito per la società , dichiarata contumace.
Si è costituito , sostanzialmente adesivo alle ragioni dell’appellante.
3. La causa è stata trattata all ‘udienza del 19/12/2024, rinviandosi ad altra udienza per l acquisizione del fascicolo telematico di primo grado, non visibile. ‘
Alle successive udienze nessuno compariva, nonostante rituale comunicazione del rinvio disposto per l ‘assenza delle parti.
S tante il disposto dell’art. 359 cpc , trova applicazione anche al giudizio di appello il combinato disposto degli artt. 181 e 309 cpc con la conseguenza che deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio.
L’estinzione stante l’art. 350 cpc deve essere dichiarata con sentenza.
Nulla sulle spese stante il tipo di pronuncia.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023)
P.q.m.
La Corte d’Appello sezione lavoro, nella causa iscritta al n. 258/2024 RGA definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
avverso l’ordinanza di estinzione del giudizio pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 17/4/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
dichiara l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Bologna. 19/6/2025
Il Presidente est. dott. NOME COGNOME