Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31550 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31550 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 21303/2019 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da sé stesso quale avvocato ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA del la Corte d’appello di Roma n. 1082/2019, pubblicata il 26 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello contro la sentenza n. 734/2015 del Tribunale di Frosinone, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso la cartella n. 0472014000696066000, avente ad oggetto somme richieste a titolo di conguaglio contributo soggettivo per gli anni 2001, 2005, 2006 e 2007.
La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1082/2019, ha accolto l’appello.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, ha proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo e ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha depositato, in data 8 settembre 2025, istanza di rinuncia al giudizio in corso in quanto avrebbe aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ex art. 1 della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione-quater).
Dagli atti di causa, risultano sia il suo impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali era intervenuta la domanda sia l’ effettivo perfezionamento della definizione, con la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
Inoltre, parte controricorrente ha aderito alla richiesta dell’istante.
Pertanto, il processo va dichiarato estinto.
L’esito del ricorso principale rende non necessario l’esame di quello incidentale, alla luce della non opposizione della RAGIONE_SOCIALE alla dichiarazione di estinzione e del fatto che l’impugnazione della
stessa RAGIONE_SOCIALE era ricollegata alla ritenuta fondatezza del secondo motivo del ricorso principale, nella specie non accertata.
Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite.
Il tenore della pronunzia esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912).
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 23 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME