Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5619 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5619  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24859-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  domiciliata  in  ROMA,  INDIRIZZO,  presso  lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME  NOME ,  elettivamente  domiciliata  in  ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME  COGNOME,  che  la  rappresenta  e  difende  unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE  (RAGIONE_SOCIALE) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME
Oggetto
Retribuzione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2025
CC
COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.
RAGIONE_SOCIALE  (RAGIONE_SOCIALE) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
contro
COGNOME  NOME ,  elettivamente  domiciliata  in  ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME  COGNOME,  che  la  rappresenta  e  difende  unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente al ricorso successivo nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  domiciliata  in  ROMA,  INDIRIZZO,  presso  lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente al ricorso successivo avverso la sentenza n. 2394/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/06/2023 R.G.N. 2509/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in solido, a pagare a NOME
COGNOME  la  somma  di  euro  9.650,89  per  l’incidenza  delle maggiorazioni per lavoro domenicale, oltre accessori; ha condannato RAGIONE_SOCIALE al conseguente ricalcolo del TFR accantonato e le società al risarcimento del danno da omissione contributiva;
per la  cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso entrambe  le  società  soccombenti;  ha  resistito  con  distinti controricorsi l’intimata; all’esito  della  camera  di  consiglio,  il  Collegio  si  è  riservato  il
deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
in conseguenza di conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti, risultano depositati atti di rinuncia ai ricorsi nonché le relative accettazioni, per cui deve essere dichiarata l’estinzione del  processo  e  non  occorre  provvedere  sulle  spese  ai  sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.;
l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra molte: Cass. n. 23175 del 2015).
La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2025.