Estinzione del processo in Cassazione: le conseguenze su spese e contributo unificato
L’ordinanza in commento affronta un caso di estinzione del processo dinanzi alla Corte di Cassazione, offrendo chiarimenti fondamentali sulle conseguenze processuali ed economiche di una rinuncia al ricorso. La vicenda, che trae origine da una controversia in materia fallimentare, si conclude con una declaratoria di estinzione che esclude l’applicazione del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’, fornendo un’indicazione pratica di grande rilevanza per gli operatori del diritto.
I Fatti del Caso: dal Credito Privilegiato al Ricorso in Cassazione
Una società operante nel settore delle assicurazioni del credito aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento. L’obiettivo era ottenere il riconoscimento di un privilegio speciale sul proprio credito, ai sensi degli artt. 2752 e 2756 del codice civile. Il Tribunale, tuttavia, aveva respinto l’opposizione, ammettendo il credito solo in via chirografaria, ovvero senza alcuna causa di prelazione.
Ritenendo la decisione ingiusta, la società assicuratrice ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, la stessa società ha depositato un atto di rinuncia, motivato dalla sopravvenuta chiusura della procedura fallimentare.
La Decisione della Cassazione: Analisi dell’Estinzione del Processo
La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dalla parte ricorrente. In applicazione dell’articolo 391, primo comma, del codice di procedura civile, i giudici hanno dichiarato formalmente l’estinzione del processo. Questa decisione pone fine al giudizio senza che la Corte entri nel merito dei motivi del ricorso, ovvero senza stabilire se la pretesa della società assicuratrice fosse fondata o meno.
Le Motivazioni alla base dell’estinzione del processo
La motivazione della Corte si articola su due punti principali. Il primo, e più immediato, è la diretta conseguenza della rinuncia: la legge prevede che, in tal caso, il processo si estingua. Non essendo stata svolta alcuna attività difensiva dalla controparte (il fallimento), la Corte non ha emesso alcun provvedimento in merito alle spese legali.
Il secondo punto è di particolare interesse pratico. La Corte ha escluso espressamente l’applicabilità dell’articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002. Questa norma impone alla parte che ha proposto un’impugnazione, poi respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già pagato all’inizio della causa. La Cassazione, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 25485/2018), ha chiarito che la declaratoria di estinzione del processo non rientra tra i casi che fanno scattare l’obbligo del raddoppio del contributo. La ratio è che l’estinzione non equivale a una soccombenza nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza offre una lezione chiara: la rinuncia al ricorso in Cassazione, pur ponendo fine alla controversia, ha conseguenze economiche meno gravose rispetto a una sconfitta nel merito. Dichiarando l’estinzione del processo, la Corte impedisce l’applicazione della sanzione del ‘doppio contributo’, un aspetto che i legali devono considerare attentamente nella gestione della strategia processuale, specialmente quando le circostanze di fatto o di diritto mutano nel corso del giudizio.
Cosa succede al processo se la parte ricorrente rinuncia al ricorso?
Il processo viene dichiarato estinto, come previsto dall’art. 391, comma 1, del codice di procedura civile. Questo significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito della questione.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, la parte ricorrente deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede l’obbligo di versare un’ulteriore somma pari al contributo unificato già pagato.
Perché non è stata presa una decisione sulle spese legali?
Non è stato adottato alcun provvedimento sulle spese legali perché la parte intimata (il Fallimento) non ha svolto attività difensiva nel giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 263 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 263 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31692/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
Avverso il decreto del Tribunale di Modena n. 9981/2018 depositato il 25/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Modena ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE (incorporata in RAGIONE_SOCIALE) al decreto di esecutività dello stato passivo del RAGIONE_SOCIALE che ammetteva, in via chirografaria, allo stato passivo del fallimento il credito insinuato senza tuttavia riconoscere il chiesto privilegio ex artt. 2752 e 2756 c.c.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, la curatela non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha depositato a mezzo del proprio difensore in data 17/7/2024 atto di rinuncia, dando atto della chiusura del fallimento.
2.1 Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese stante il mancato svolgimento di difese da parte del Fallimento.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
PQM
Dichiara estinto il processo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28/11/2024.