Estinzione del Processo in Cassazione: Quando l’Accordo Evita Ulteriori Spese
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui una controversia legale può concludersi senza una pronuncia sul merito della questione. Ciò accade frequentemente quando le parti, durante il giudizio, trovano un accordo che risolve le loro divergenze. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulle conseguenze economiche di tale esito, in particolare per quanto riguarda il pagamento del contributo unificato raddoppiato.
Il Contesto: Dalla Qualifica Professionale al Ricorso in Cassazione
Il caso nasce dalla richiesta di una giornalista, assunta con un contratto a tempo parziale come pubblicista, di ottenere il riconoscimento del suo effettivo ruolo di redattrice professionista. Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello le avevano dato ragione, condannando la società editoriale a riconoscerle l’inquadramento superiore, con tutte le conseguenze economiche del caso.
La società, non accettando la decisione, aveva proposto ricorso per cassazione, portando la disputa di fronte alla Suprema Corte.
La Svolta: L’Accordo e l’Estinzione del Processo
Durante la pendenza del giudizio in Cassazione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. Questo accordo ha risolto la controversia in via amichevole, rendendo superfluo il proseguimento del processo.
Di conseguenza, la società ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, prontamente accettata dalla giornalista. Tale atto congiunto ha di fatto posto fine alla lite, innescando il meccanismo procedurale dell’estinzione del processo.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Processo
La Corte di Cassazione, preso atto della volontà comune delle parti di non proseguire il contenzioso, ha applicato l’articolo 390 del codice di procedura civile, che disciplina la rinuncia al ricorso. Di conseguenza, ha dichiarato formalmente l’estinzione del processo.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si è concentrata su due aspetti fondamentali. In primo luogo, ha sancito la fine del giudizio a causa dell’accordo raggiunto e della conseguente rinuncia. In secondo luogo, ha affrontato la questione delle spese. In linea con quanto previsto dall’articolo 391, quarto comma, del codice di procedura civile, in caso di estinzione del processo per rinuncia, la Corte non ha emesso alcuna pronuncia sulla ripartizione delle spese legali, che si presumono regolate nell’accordo privato tra le parti.
L’aspetto più rilevante, tuttavia, riguarda il contributo unificato. La legge (DPR 115/2002) prevede che la parte che ha proposto un’impugnazione poi respinta o dichiarata inammissibile debba versare un ulteriore importo pari a quello del contributo iniziale. La Corte ha chiarito che questa norma sanzionatoria non si applica in caso di estinzione del processo. La ratio della legge è punire il ricorso infondato, non la scelta conciliativa delle parti. Poiché l’estinzione non equivale a un rigetto o a una dichiarazione di inammissibilità, la società ricorrente non è stata condannata al pagamento di alcuna somma aggiuntiva a titolo di contributo unificato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio importante: l’ordinamento giuridico favorisce le soluzioni conciliative delle controversie. La decisione della Cassazione sottolinea che l’estinzione del processo a seguito di un accordo non solo pone fine alla lite in modo efficiente, ma evita anche l’applicazione di sanzioni economiche, come il raddoppio del contributo unificato, destinate a chi prosegue un’azione legale fino a un esito negativo. Per le parti in causa, ciò significa che trovare un’intesa è una via vantaggiosa non solo per definire i propri rapporti, ma anche per evitare ulteriori e significativi esborsi economici legati al processo.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se le parti trovano un accordo?
Se le parti raggiungono un accordo transattivo, possono presentare una rinuncia congiunta al ricorso. La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, dichiara l’estinzione del processo, chiudendo così definitivamente la causa.
In caso di estinzione del processo, la parte che ha fatto ricorso deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non in caso di estinzione del processo per accordo tra le parti.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per rinuncia in Cassazione?
La Corte non decide sulle spese legali, che si intendono compensate tra le parti o regolate privatamente all’interno dell’accordo transattivo che ha portato alla rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19526 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19526 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11681-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 753/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 947/2018;
R.G.N. 11681/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 19/03/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO
che , con la sentenza n. 753/2019, la Corte di Appello di Firenze respingeva il gravame proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Siena che aveva accertato il diritto di NOME COGNOME -giornalista pubblicista ex art. 36 CCNLG, con contratto a tempo parziale (24 ore settimanali) presso la Redazione di Siena RAGIONE_SOCIALEall’inquadramento a far data dal 23.3.2015 quale giornalista redattrice professionista ex art. 1 CCNLG, con condanna della società al relativo inquadramento ed ad ogni conseguente trattamento, oltre che al pagamento delle relative differenze retributive, nella misura ridotta in corso di causa conformemente all’orario part -time, oltre accessori;
che avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; che l’intimata ha resistito con controricorso; il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380
che bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso in cassazione nell’interesse della ricorrente, con relativa accettazione per la controricorrente, per essere stata la controversia conciliata con un accordo transattivo;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2025