Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19526 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19526 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11681-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 753/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 947/2018;
R.G.N. 11681/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/03/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che , con la sentenza n. 753/2019, la Corte di Appello di Firenze respingeva il gravame proposto avverso la pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva accertato il diritto di NOME COGNOME -giornalista pubblicista ex art. 36 CCNLG, con contratto a tempo parziale (24 ore settimanali) presso la Redazione RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALEall’inquadramento a far data dal 23.3.2015 quale giornalista redattrice professionista ex art. 1 CCNLG, con condanna della società al relativo inquadramento ed ad ogni conseguente trattamento, oltre che al pagamento delle relative differenze retributive, nella misura ridotta in corso di causa conformemente all’orario part -time, oltre accessori;
che avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; che l’intimata ha resistito con controricorso; il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380
che bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso in cassazione nell’interesse della ricorrente, con relativa accettazione per la controricorrente, per essere stata la controversia conciliata con un accordo transattivo;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2025