Estinzione del Processo: Quando la Rinuncia in Cassazione Chiude la Partita
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui una causa può concludersi prima di arrivare a una sentenza definitiva sul merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo meccanismo funzioni nella pratica, in particolare quando una delle parti decide di fare un passo indietro attraverso la rinuncia al ricorso. Questo caso dimostra l’importanza della volontà delle parti nel determinare le sorti di un contenzioso, anche nell’ultimo grado di giudizio.
I Fatti di Causa
La vicenda giudiziaria trae origine da un contenzioso lavorativo. Una società a responsabilità limitata, insoddisfatta della decisione emessa dalla Corte d’Appello di Roma, aveva deciso di presentare ricorso per cassazione, portando la disputa di fronte alla Suprema Corte. Dall’altra parte, il lavoratore si era costituito in giudizio presentando un controricorso per difendere la sentenza a lui favorevole.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il caso, si è verificato un colpo di scena procedurale: la società ricorrente ha depositato un atto di rinunzia al ricorso. Questo atto non è rimasto unilaterale; la controparte, ovvero il lavoratore, ha formalmente accettato la rinuncia.
L’Estinzione del Processo e la Volontà delle Parti
Di fronte a questa situazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà concorde delle parti di porre fine alla lite. La rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte, è uno degli eventi previsti dal codice di procedura civile che conduce direttamente all’estinzione del processo.
La decisione della Corte, assunta in camera di consiglio, è stata quindi puramente dichiarativa. I giudici hanno constatato che i presupposti per la prosecuzione del giudizio erano venuti meno a causa della rinuncia e della sua accettazione, dichiarando di conseguenza estinto il processo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base dell’ordinanza è estremamente lineare e fondata su principi procedurali chiari. Il Codice di Procedura Civile stabilisce che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Nel caso di specie, la rinuncia della società ricorrente e la successiva accettazione del controricorrente hanno integrato pienamente questa fattispecie. La Corte, pertanto, non entra nel merito della controversia, ma si limita a certificare la fine del procedimento a causa della volontà espressa dalle parti. Un aspetto rilevante riguarda le spese legali. La Corte ha specificato che nulla deve essere disposto sulle spese, in applicazione dell’articolo 391, ultimo comma, del codice di procedura civile. Questa norma prevede che, in caso di rinuncia, la parte che rinuncia debba rimborsare le spese all’altra, salvo diverso accordo tra loro. La formula ‘nulla va disposto’ suggerisce che le parti abbiano probabilmente già trovato un’intesa autonoma in merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
La decisione analizzata evidenzia un’importante opzione strategica a disposizione delle parti in un processo civile. La rinuncia al ricorso può essere dettata da molteplici ragioni: una riconsiderazione delle probabilità di successo, il raggiungimento di un accordo transattivo stragiudiziale o semplicemente la volontà di evitare ulteriori costi e tempi processuali. Per le parti coinvolte, l’estinzione del processo significa che la sentenza impugnata (in questo caso, quella della Corte d’Appello) diventa definitiva e non più contestabile. Dal punto di vista pratico, questo istituto consente di porre fine a una lite in modo consensuale, risparmiando risorse e ottenendo certezza giuridica in tempi più brevi rispetto a un giudizio completo.
Cosa accade quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha presentato il ricorso vi rinuncia e la controparte accetta formalmente tale rinuncia, il processo si estingue. Ciò significa che la Corte non emetterà una decisione sul merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per rinuncia accettata?
In base al provvedimento esaminato, che richiama l’art. 391 c.p.c., la Corte non ha emesso alcuna statuizione sulle spese. Generalmente, la legge prevede che il rinunciante rimborsi le spese alla controparte, a meno che le parti non abbiano raggiunto un accordo diverso per conto proprio.
L’accettazione della controparte è sempre necessaria per la rinuncia?
Sì, il provvedimento evidenzia che l’estinzione è stata dichiarata in quanto la rinuncia è stata ‘accettata dalla controparte’. L’accettazione è un elemento fondamentale perché la controparte potrebbe avere un interesse giuridico a che il processo continui fino a una sentenza definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14056 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13200/2022 r.g., proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3982/2021 pubblicata in data 12/11/2021, n.r.g. 3735/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 06/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito COGNOME NOME con controricorso.
La ricorrente ha poi depositato rinunzia, accettata dalla controparte.
CONSIDERATO CHE
Vista la rinunzia accettata, va dichiarata l’estinzione del processo.
OGGETTO:
Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in