Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31872 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31872 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8092/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE –
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di SALERNO n. 1084/2020 depositata il 09/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che NOME COGNOME convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, davanti al Tribunale di Salerno, chiedendo che
R.G. 8092/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 3/10/2023
C.C. 14/4/2022
ESTINZIONE PER RINUNCIA.
fosse condannata al pagamento dell’indennizzo di polizza, a causa del furto della sua auto;
che si costituì in giudizio la RAGIONE_SOCIALE proponendo alcune eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda;
che il Tribunale accolse l’eccezione di arbitrato dando atto della clausola compromissoria sottoscritta dal contraente e rigettò la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite;
che la pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 9 ottobre 2020, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno propone ricorso NOME con atto affidato a due motivi;
che la RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che, con atto del 5 luglio 2023, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo, per cui è cessata la materia del contendere;
che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto;
che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis , al regime di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza