Estinzione del Processo: Quando l’Accordo tra le Parti Ferma la Causa
L’estinzione del processo rappresenta una delle possibili conclusioni di una controversia legale, alternativa alla classica sentenza di merito. Questo esito si verifica quando, nel corso del giudizio, sopravvengono eventi che ne impediscono la naturale prosecuzione. Un caso emblematico, analizzato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza in esame, è quello in cui le parti raggiungono un accordo transattivo, risolvendo bonariamente la lite. Vediamo come questo meccanismo funziona e quali sono le sue importanti conseguenze pratiche.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un’opposizione a un’esecuzione forzata. Una debitrice si era opposta all’azione esecutiva avviata da una sua creditrice sulla base di un titolo giudiziale ormai definitivo. Sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello avevano respinto l’opposizione, confermando le ragioni della creditrice.
Non soddisfatta della decisione, la debitrice aveva proposto ricorso per Cassazione, contestando la sentenza di secondo grado sulla base di due distinti motivi. La creditrice, a sua volta, si era costituita in giudizio depositando un controricorso per difendere la decisione a lei favorevole.
La Svolta: L’Accordo e la Rinuncia al Ricorso
Il punto di svolta del procedimento è avvenuto quando le parti, pendente il giudizio in Cassazione, hanno stipulato un accordo transattivo. Questo contratto ha permesso loro di definire in via amichevole tutti gli aspetti del contenzioso che le vedeva contrapposte.
In conseguenza di tale accordo, la parte ricorrente ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso. Fondamentale per il perfezionamento della procedura è stato il fatto che tale atto contenesse anche la sottoscrizione per accettazione da parte della controricorrente. Questo passaggio dimostra la volontà congiunta di entrambe le parti di porre fine alla causa.
Le Motivazioni: la Cassazione e l’estinzione del processo
La Corte di Cassazione, ricevuti gli atti, ha verificato la regolarità formale sia della rinuncia sia dell’accettazione. Avendo constatato che entrambe le manifestazioni di volontà erano state espresse correttamente, ha proceduto a dichiarare l’estinzione del processo.
Questa decisione si fonda sull’articolo 391, primo comma, del Codice di procedura civile, che disciplina proprio l’ipotesi della rinuncia al ricorso. La norma prevede che, quando la rinuncia è regolarmente notificata e accettata, il processo si estingue senza che la Corte debba entrare nel merito dei motivi di ricorso. La funzione della Corte si limita a un controllo sulla correttezza procedurale dell’atto di rinuncia e della relativa accettazione.
Le Conclusioni: Nessun Raddoppio del Contributo Unificato
Una delle implicazioni pratiche più rilevanti di questa ordinanza riguarda il contributo unificato. La legge (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002) prevede che, in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la parte soccombente sia tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato (il cosiddetto “raddoppio del contributo”).
La Corte Suprema, richiamando precedenti consolidati (Cass. n. 34025/2023 e Cass. n. 33175/2015), ha chiarito che tale raddoppio non è dovuto in caso di estinzione del processo. La logica è semplice: l’estinzione non è una pronuncia di merito sfavorevole al ricorrente, ma una presa d’atto della volontà delle parti di non proseguire la lite. Di conseguenza, manca il presupposto normativo per l’applicazione della sanzione del raddoppio. Questa precisazione costituisce un importante incentivo per le parti a cercare soluzioni transattive anche in fase di legittimità.
Cosa succede se le parti di una causa trovano un accordo dopo aver iniziato un ricorso in Cassazione?
Se le parti raggiungono un accordo transattivo, la parte che ha presentato il ricorso può rinunciarvi. Se la controparte accetta formalmente la rinuncia, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, chiudendo definitivamente la causa.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, si deve pagare il raddoppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che la norma sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per rinuncia accettata, poiché manca una decisione di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Quali sono i requisiti per ottenere l’estinzione del processo in Cassazione per rinuncia?
È necessario che la parte ricorrente depositi un formale atto di rinuncia al ricorso e che tale atto sia sottoscritto per accettazione dalla controparte. La Corte verifica la regolarità di questi atti prima di poter dichiarare l’estinzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23277 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23277 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10632-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 161/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/10/2019 R.G.N. 343/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Oggetto
R.G.N.10632/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/07/2024
CC
la Corte di appello di Campobasso con la sentenza qui impugnata ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione di NOME COGNOME all’esecuzione proposta nei propri confronti da NOME COGNOME sulla base di titolo giudiziale divenuto definitivo;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di due motivi; la parte intimata ha depositato controricorso;
parte ricorrente, dato atto della intervenuta stipula di accordo transattivo che aveva definito tutti gli aspetti del contenzioso inter partes , ha depositato atto di rinunzia al ricorso corredato della sottoscrizione per accettazione della parte controricorrente;
Considerato che
alla stregua di quanto sopra deve ritenersi perfezionata l’accettazione della rinunzia ed essendo rinuncia ed accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c. 4;
alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 34025/2023, Cass. n. 33175/2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2024
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME