Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13076 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 622-2023 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
Oggetto
Gestione separata avvocati
R.G.N. 622/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/04/2024
CC
– intimate –
avverso la sentenza n. 2530/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/06/2022 R.G.N. 615/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
L a Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO avverso un avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto il debito derivante dal reddito per lavoro autonomo percepito dallo stesso nell’anno 2010, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte d’appello che l’iscrizione fosse dovuta atteso il mancato pagamento del contributo soggettivo.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ricorre per due motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura difensiva.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) sono rimaste intimate.
Il ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con i due motivi di ricorso, NOME deduce violazione dell’art.112 c.p.c. per non avere la Corte deciso sulla illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni civili applicate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e violazione e falsa dell’art. 18, co.12, d.l. n. 98 del 2011 conv. in l. n.111 del 2011 e dell ‘ art.116 della legge n.388 del 2000, poiché le sanzioni civili non era dovute a seguito della sentenza n.104 del 2022 della Corte Costituzionale.
Tanto premesso rileva il Collegio che il giudizio va dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c. avendo parte ricorrente depositato rinuncia per adesione alla definizione agevolata ex l. n.197 del 2022.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio di cassazione, non si deve pronunciare nei rapporti con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rimaste intimate, e nemmeno nei rapporti con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva.
Trattandosi di pronuncia di estinzione, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art.13, co.1-quater d.P.R. n.115 del 2002.
P.Q.M.