Estinzione del processo: quando la rinuncia chiude la porta alla Cassazione
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui un giudizio può concludersi prima di arrivare a una sentenza sul merito della questione. Questo meccanismo, basato spesso sulla volontà delle parti, dimostra come la risoluzione consensuale delle controversie sia un valore fondamentale anche nel grado più alto della giustizia civile. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti, porti a una rapida e definitiva chiusura del contenzioso.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un contenzioso tra un privato cittadino e due società finanziarie. A seguito di una sentenza del Tribunale, il cittadino aveva proposto ricorso per Cassazione, agendo come ricorrente principale. Una delle due società si era costituita in giudizio come controricorrente, mentre la seconda, oltre a difendersi, aveva a sua volta presentato un ricorso incidentale, impugnando la medesima sentenza per ragioni diverse.
Il procedimento in Cassazione si era quindi avviato su un doppio binario: da un lato il ricorso principale del cittadino, dall’altro quello incidentale di una delle società. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare le questioni, è intervenuto un fatto decisivo: sia il ricorrente principale sia quello incidentale hanno deciso di rinunciare ai rispettivi ricorsi.
La Rinuncia e l’Estinzione del Processo in Cassazione
La rinuncia agli atti del giudizio è un istituto disciplinato dal codice di procedura civile. Nello specifico, gli articoli 390 e 391 regolano la rinuncia nel giudizio di Cassazione. Il decreto in esame evidenzia che le rinunce sono state formalizzate e, fattore cruciale, sono state accettate dalla società che figurava unicamente come controricorrente.
L’accettazione della rinuncia è fondamentale perché consolida la volontà di tutte le parti di porre fine alla lite. A questo punto, la Corte di Cassazione non deve fare altro che prendere atto di questa volontà e applicare la procedura prevista dalla legge per decretare la fine del giudizio.
Le Motivazioni
La Corte Suprema, nel suo decreto, ha basato la propria decisione su poche ma solide motivazioni. In primo luogo, ha verificato la sussistenza dei requisiti formali richiesti dagli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile per la validità delle rinunce. Accertata la regolarità degli atti, ha potuto procedere.
In secondo luogo, ha applicato la procedura semplificata introdotta dalla riforma del 2016, che consente di dichiarare l’estinzione del giudizio con un decreto presidenziale, anziché con una più complessa ordinanza collegiale, quando non vi è opposizione tra le parti. Infine, una conseguenza diretta dell’accettazione della rinuncia è la mancata statuizione sulle spese legali. La legge prevede infatti che, in caso di accordo tra le parti sulla chiusura del processo, non vi sia una condanna alle spese, lasciando che ogni parte sostenga i propri costi.
Conclusioni
Il provvedimento analizzato è un esempio emblematico di efficienza e giustizia consensuale. Dimostra come, anche nel giudizio di legittimità, le parti mantengano la disponibilità del processo e possano decidere di porvi fine per evitare i costi e le incertezze di una decisione finale. L’estinzione del processo per rinuncia accettata non è una sconfitta per nessuno, ma una scelta strategica che libera risorse sia per i litiganti sia per il sistema giudiziario, permettendo alla Corte di Cassazione di concentrarsi su casi che richiedono una pronuncia nel merito.
Cosa comporta la rinuncia al ricorso in Cassazione?
La rinuncia al ricorso, se effettuata secondo le forme di legge e accettata dalle altre parti, comporta l’estinzione del processo. Ciò significa che il giudizio si chiude definitivamente senza che la Corte si pronunci sul merito della questione.
Perché è importante l’accettazione della rinuncia da parte delle altre parti?
L’accettazione è fondamentale perché manifesta il consenso di tutte le parti coinvolte a porre fine alla controversia. Come conseguenza diretta, secondo il decreto, la Corte non emette alcuna condanna al pagamento delle spese legali, poiché la chiusura del caso è frutto di un accordo.
Quale procedura segue la Corte di Cassazione per dichiarare l’estinzione?
In presenza di rinunce regolari e accettate, la Corte può utilizzare una procedura semplificata. Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato da riforme recenti, l’estinzione può essere dichiarata con decreto, un atto più rapido che non richiede la riunione del collegio giudicante.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22517 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 22517 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 10380/2024 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in SASSARI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
– controricorrente e ricorrente incidentale-
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SASSARI n.1028/2023 depositata il 19/10/2023.
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente principale e la rinuncia della ricorrente incidentale al suo ricorso, nonché la contestuale accettazione della resistente RAGIONE_SOCIALE
ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione su entrambi i ricorsi può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. , come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dell e rinunce;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione sia sul ricorso principale che su quello incidentale.
Così deciso in Roma, il 04/08/2025.