Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36114 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36114 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22096/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
-intimato- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 394/2016 depositata il 14/08/2017. Udita la relazione svolta NOME camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. – RAGIONE_SOCIALE ricorre per tre mezzi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE contro il decreto del 14 agosto 2017 con cui la Corte d’appello di Brescia ha così provveduto: « 1. rigetta il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; 2. in accoglimento del reclamo incidentale e in parziale riforma del decreto impugnato, condanna la RAGIONE_SOCIALE, in solido con il legale rappresentante, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., NOME misura di euro 22.788,00, oltre interessi legali dal presente decreto al saldo, e la RAGIONE_SOCIALE, in solido con il legale rappresentante, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., NOME misura di euro 12.188,00, oltre interessi legali dal presente decreto al saldo. Condanna la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il suo legale rappresentante, in solido, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore della reclamata ».
– RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, mentre RAGIONE_SOCIALE non spiega difese.
CONSIDERATO CHE
3. – Il primo mezzo, che si protrae da pagina 13 a pagina 23 del ricorso, denuncia: « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 », censurando il decreto impugnato perché avrebbe omesso di considerare « il comportamento di RAGIONE_SOCIALE in ordine al credito maturato in forza del contratto di royalties sottoscritto in data 10/05/2013 », e comunque il complesso delle circostanze dedotte a sostegno della tesi dell’abuso dello strumento concordatario.
Il secondo mezzo, a pagina 23 a pagina 26, denuncia: « violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) », censurando il decreto impugnato per non essersi avveduta che l’articolo 96 c.p.c. « prevede quali elementi fondanti la responsabilità aggravata 1) La colpa grave o la malafede dell’agire o per resistere in giudizio; 2) un danno subito in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima », di guisa che la Corte d’appello avrebbe « errato nell’applicare la norma al caso concreto, non potendosi sostenere la presenza del dolo o della colpa grave da parte di NOME NOME difesa svolta nei due gradi di giudizio ».
Il terzo mezzo denuncia: « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 », giacché sarebbe « palese come nel valutare la condotta di malafede della controparte (ovvero la colpa grave) nell’agire o resistere in giudizio, deve essere opportunamente rilevata anche la condotta della parte che sostiene di aver subito il danno », avendo essa ricorrente « dato ampia dimostrazione della sussistenza di un rapporto tra Decor NOME e NOME che, nel corso del tempo, ha determinato la maturazione di ingenti crediti di cui la seconda è titolare e la cui quantificazione spetta alla prima ».
RITENUTO CHE
4. – È medio tempore intervenuta rituale rinuncia, sicché il processo è estinto a spese compensate.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara estinto il processo e compensate le spese fra le parti.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.