Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32700 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32700 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20621-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3006/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/07/2024 R.G.N. 922/2022;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/11/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, in riforma del provvedimento del giudice di primo grado, accogliendo il reclamo di NOME COGNOME, ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato da RAGIONE_SOCIALE il 5.5.2018 ed ha ordinato ad RAGIONE_SOCIALE di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, condannando in solido tra loro RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME (nei limiti della sua responsabilità quale successore della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento all’effettiva reintegra oltre contributi.
La Corte territoriale, per quel che interessa, esaminato il quadro probatorio acquisito che dimostrava la continuità (da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE) dell’esercizio dell’attività commerciale di gestione del locale commerciale bar annesso alla RAGIONE_SOCIALE, ha rilevato che -alla luce della giurisprudenza comunitaria e di legittimità -sussistevano tutti gli elementi per configurare una cessione di ramo di azienda e, dunque, tutte le garanzie dettate dall’art. 2112 c.c. (essendo irrilevante che la titolarità delle attrezzature concesse in locazione fosse di RAGIONE_SOCIALE e che RAGIONE_SOCIALE avesse avviato dei lavori di ristrutturazione dei locali, che rappresentavano solamente un apporto di miglioramento e ampliamento r ispetto all’attività commerciale che già in precedenza veniva svolta), con diritto della lavoratrice a proseguire il rapporto di lavoro con la società cessionaria.
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La società ricorrente, con memoria ex art. 378 c.p.c., ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia.
Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006)
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME