Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18949 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18949 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34813/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege all’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente-
nonché contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la sentenza n. 2770/2019 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Napoli, depositata in data 15.05.2019, N.R.G. 2031/2015.
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07.06.2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa sede che aveva rigettato le sue domande, volte ad ottenere il pagamento delle differenze economiche conseguenti all’erroneo inquadramento, nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali, ivi compreso il danno professionale, il danno da demansionamento e il danno da perdita di chance.
NOME COGNOME, già dipendente RAGIONE_SOCIALE transitato in IRITEL dal 1.1.1993, era stato assunto presso la sede di Nola con inquadramento nel V livello e qualifica di ‘lavoratore addetto ad attività specialistiche di apparati’ e successivamente passato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE con inquadramento nel V livello come ‘specialista di apparati’; a decorrere dal mese di ottobre 2000 era stato inquadrato nel 5° livello del CCNL del 28.6.2000 relativo alle imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
Con sentenza n. 444/2009 il RAGIONE_SOCIALE di Stato aveva riconosciuto il diritto del COGNOME all’espletamento RAGIONE_SOCIALE procedura di mobilità per il passaggio presso altra Amministrazione; espletata tale procedura da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in data 1.4.2010 il medesimo era stato assunto da parte del RAGIONE_SOCIALE in qualità di ‘collaboratore tecnico, profilo professionale n. 0008, settore 0500 elettronico, optoelettrico e delle telecomunicazioni’ con inquadramento nella terza Area, fascia retributiva F1 del CCNL Comparto Ministeri biennio economico 2008/ 2009 s.m.e. e CCNI del personale non dirigenziale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 29.11.2004 s.m.i. e a decorrere dal 4.11.2010 era stato inquadrato nel profilo professionale ‘ST15 Funzionario Tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica, l’optoelettrica e le telecomunicazioni del settore RAGIONE_SOCIALE– Tecnico Scientifico Informatico, Area Funzionale RAGIONE_SOCIALE‘.
Richiamata tale sentenza, la Corte territoriale ha evidenziato che il COGNOME aveva solo diritto all’espletamento RAGIONE_SOCIALE procedura di mobilità, mentre ha escluso il diritto del medesimo a permanere nel pubblico impiego e a transitare alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE nel 1994, nonché la sussistenza di un obbligo di adempimento assoggettato al regime di cui all’art. 1218 cod. civ.; ha inoltre condiviso le statuizioni del primo giudice, secondo cui nell’atto introduttivo non era stato indicato alcun elemento da cui potesse desumersi una concreta possibilità del COGNOME di potere essere valutato positivamente qualora gli fosse stato consentito di partecipare alla procedura selettiva del 2010 ed ha ritenuto assorbite le domande relative al risarcimento del danno da demansionamento e da perdita di chance ed ogni altra questione.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
E’ stato successivamente presentato atto di rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO CHE
L ‘intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. in data 23.5.2024, comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.
N on vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., atteso che la rinuncia è stata accettata in data 27.5.2024 dal controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
L a declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso nella Adunanza camerale del 7 giugno 2024.