Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13272 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3293/2021 proposto da:
NOME COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (EMAIL);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3261/2020 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 7/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 7/07/2020, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato – revocando l’ordinanza di rilascio emessa a seguito della fase sommaria – la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione a suo tempo stipulato nella qualità di comproprietari co-locatori da NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE;
la domanda era stata proposta contro quest’ultima con intimazione di sfratto per morosità dalla sola NOME COGNOME e la conduttrice aveva opposto che l’iniziativa giudiziale non era condivisa dall’altro co-locatore, che anzi vi si era opposto per iscritto;
nel giudizio a cognizione piena seguito alla fase sommaria interveniva, confermando la volontà oppositiva all’esercizio dell’azione di risoluzione, il RAGIONE_SOCIALE;
il Tribunale ha invece condannato la società conduttrice al pagamento della metà della somma oggetto dell’incontestata morosità a favore della RAGIONE_SOCIALE;
a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha sottolineato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato il difetto di legittimazione sostanziale della COGNOME alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della società conduttrice (azione nella specie introAVV_NOTAIOa nella forma dell’intimazione di sfratto per morosità), atteso che, nel corso del giudizio di primo grado, si era costituito in giudizio NOME COGNOME (comproprietario al 50% dell’immobile locato, unitamente alla COGNOME, titolare del restante 50%)
manifestando il proprio dissenso alla proposizione dell’azione di risoluzione per inadempimento introAVV_NOTAIOa dalla COGNOME, con la conseguente impossibilità di dirimere il conflitto tra i due comproprietari per quote di ugual valore, se non attraverso il preliminare intervento del giudice, ai sensi dell’art. 1105 c.c.;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione ; la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME resistono con un unico controricorso;
con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
la dichiarazione di rinuncia è stata accettata dai controricorrenti;
Considerato che :
il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;
infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore all’odierna adunanza in camera di consiglio) la ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore) e altresì sottoscritto, per accettazione, dai controricorrenti;
si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;
non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione