Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5815 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9529-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2227/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2018 R.G.N. 263/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G.N. 9529/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/01/2024
CC
RILEVATO
che , con la sentenza n. 2227/2018, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva respinto le domande di NOME COGNOME volta ad ottenere la declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) a far tempo dall’1.1.2003 e previo accertamento dell’illiceità dell’appalto stipulato contestualmente alla cessione del ramo di azienda corrispondente, disposto in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 20-29 del D.lgs. n. 276/2003 nonché dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità della risoluzione del rapporto con diritto del lavoratore a essere reintegrato nelle mansioni svolte sino al 31.3.2009;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a due articolati motivi;
che la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che i l collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte del ricorrente;
che tale atto risulta solo notificato alla controricorrente;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, con compensazione delle spese in considerazione, da un lato, della tempestività della rinuncia e, dall’altro, della mancanza di atti successivi alla notifica della rinuncia, da parte della società, finalizzati ad insistere sulla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1
quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 gennaio 2024