Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2960 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2960 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
Oggetto: RESPONSABILITA’ CIVILE – RESPONSABILITA’ RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 3227/2024, proposto da:
NOME COGNOME CF: CODICE_FISCALE, rappresentato, difeso e domiciliato presso l’avv. NOME COGNOME CF CODICE_FISCALE, Pec:
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME CF: CODICE_FISCALE, NOME COGNOME CF: CODICE_FISCALE, NOME COGNOME CF: CODICE_FISCALE, NOME COGNOME
CF: CODICE_FISCALE, tutti in qualità di successori ed eredi di NOME COGNOME. CF: CODICE_FISCALE, deceduto il 6.2.2024, tutti elettivamente domiciliati in L’Aquila, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, CF. CODICE_FISCALE, Pec: EMAIL
-controricorrente –
e nei confronti di
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE
-intimate ed entrambe non costituite –
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila , n. 17412023, pubblicata il 9.12.2023.
I fatti
NOME e NOME COGNOME proprietari di un fabbricato, sito in L’Aquila, reso inagibile a seguito del sisma del 2009, avevano richiesto un intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile, ricevendo un contributo di oltre 600 mila euro, incaricando della progettazione e della direzione dei lavori l’ing. NOME COGNOME
A seguito di contrasti insorti con l’impresa appaltatrice, il 18 dicembre del 2012, il relativo contratto d’opera professionale stipulato con i committenti venne risolto.
Un primo ricorso ex art. 696 bis c.p.c., funzionale all’accertamento della responsabilità dell’ing. COGNOME per inesatto adempimento della propria obbligazione professionale, venne dichiarato inammissibile, mentre verrà ammesso un secondo ATP, con contestuale autorizzazione di parte resistente alla chiamata in causa della sua compagnia assicurativa, Reale Mutua AssicurazioniRAGIONE_SOCIALE
All’esito, i coniugi COGNOME evocarono in giudizio il COGNOME, chiedendone la condanna al pagamento della somma di oltre 176 mila euro a titolo di risarcimento di tutti i danni provocati dalla sua condotta inadempiente.
Il COGNOME , nel costituirsi, chiese: l’integrale rigetto della domanda, con contestuale condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.; il pagamento, in via
riconvenzionale, del residuo corrispettivo per la prestazione professionale correttamente eseguita; l’autorizzazione, in subordine, alla chiamat a in causa del geologo NOME COGNOME -del quale era emersa una responsabilità professionale in sede di ATP -e della sua compagnia di assicurazioni, Reale Mutua.
Il giudizio di merito -La cassazione della sentenza di appello
Instauratosi il giudizio di primo grado, all’udienza del 19 febbraio 2018 venne dichiarata l’interruzione del processo p er la morte del geologo COGNOME Il giudizio fu riassunto dagli attori il successivo 17 maggio.
Costituitisi in giudizio il COGNOME , la compagnia di assicurazioni e l’erede del defunto geologo, NOME COGNOME quest’ultima eccepiva preliminarmente l’estinzione dell’intero giudizio, tardivamente riassunto dopo oltre tre mesi dalla comunicazione dell’evento interruttivo, indirizzata via pec ai difensori delle parti in data 29 gennaio 2018.
Il tribunale adito ritenne che l’evento interruttivo si fosse verificato soltanto nei confronti della COGNOME quale erede di uno dei chiamati in causa, mentre la restante parte del giudizio fosse rimasta in stato di stallo o di rinvio (citando all’uopo Cass. S.U. 9686/2013): separò, conseguentemente, il procedimento non colpito dall’evento interruttivo, disponendo con separata ordinanza per l’ulteriore istruzione, dichiarando estinto il solo giudizio COGNOME–COGNOME, con compensazione delle spese.
Il COGNOME propose appello avverso tale sentenza, chiedendo alla Corte territoriale la declaratoria di estinzione dell’intero giudizio, ma l’impugnazione fu rigettata dalla Corte abruzzese con sentenza del 14 gennaio 2020, vertendosi in tema di cause scindibili, con conseguente conferma della decisione del tribunale e condanna del COGNOME alle spese del grado.
Il primo dei quattro motivi del ricorso per Cassazione del Cimino -nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c. in tema di qualificazione giuridica dell’obbligazione dei professionisti incaricati e di litisconsorzio necessario -fu accolto da questa Corte con ordinanza n. 4283 del 18 gennaio 2023 (assorbite le ulteriori censure di cui ai
successivi tre motivi), ritenendosi che la chiamata in causa del COGNOME avesse inequivocabilmente determinato una situazione di diretta dipendenza tra le due cause (quella originariamente proposta dagli attori e quella introdotta dal COGNOME con la chiamata in causa del terzo), sì da ritenersi integrati i presupposti della inscindibilità delle cause e della necessarietà del litisconsorzio, di tal che la dichiarazione di interruzione del processo nella sua interezza avrebbe imposto la corrispondente dichiarazione di estinzione dell’intero processo .
Nelle more del giudizio di legittimità, era pur tuttavia proseguita la causa già separata in primo grado: era stata parzialmente accolta, in particolare, la domanda dei COGNOME, con condanna del COGNOME al pagamento della somma di 35 mila euro; era stata rigettata la domanda riconvenzionale del COGNOME volta al riconoscimento e alla corresponsione degli emolumenti a lui dovuti per la prestazione professionale eseguita; era stata condannata la compagnia assicurativa a tenere indenne l’assicurato da quanto dovuto agli attori, salva applicazione della franchigia di 5000 euro prevista in polizza.
Il giudizio di rinvio
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 9 dicembre 2023, in applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte – al quale si dichiara (correttamente) vincolata, pur ritenendolo non condivisibile -dichiarerà l’estinzione del processo nella sua interezza, anche con riferimento a tutti gli altri rapporti processuali tra le parti.
Il ricorso per cassazione
NOME COGNOME non pago della decisione di estinzione dell’intero procedimento, ricorre dinanzi a questa Corte in punto di spese di lite (primo motivo) e della ricostruzione dei fatti.
La decisione della Corte
Il ricorso è palesemente inammissibile.
In disparte ogni considerazione circa la possibilità di proseguire il giudizio separato e di impugnare la sentenza di prime cure nonostante la odierna pronuncia del giudice del rinvio di estinzione tout court del procedimento (va
detto, a prescindere dalla sua separazione) conseguente alla decisione di questa Corte, è inammissibile il motivo relativo alle spese, avendo la Corte territoriale fatto buon governo dei criteri che presiedono alla liquidazione relativa a ll’ intero procedimento, compreso quello di cassazione e di rinvio prosecutorio.
Lo è, a più forte ragione, quello relativo ad un preteso errore nella ricostruzione dei fatti, il cui accertamento deve ritenersi irredimibilmente e definitivamente coperto dal giudicato sceso sull’intera vicenda, conseguente alla sentenza di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore delle controparti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5350,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024