Estinzione del Processo per Rinuncia: Quando le Spese non Vengono Liquidate
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui una controversia giudiziaria può concludersi senza una decisione sul merito della questione. Ciò accade quando sopravviene un evento che, secondo la legge, pone fine al procedimento. Un caso emblematico è la rinuncia al ricorso da parte dell’attore, specialmente quando questa viene accettata dalla controparte. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di questa dinamica e delle sue conseguenze sulle spese legali.
Il Caso in Analisi: Dal Ricorso alla Rinuncia
La vicenda trae origine da una controversia di diritto del lavoro. Una nota società operante nel settore della ristorazione aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, ritenuta sfavorevole, presentando un ricorso per cassazione. Le controparti, due lavoratrici, si erano costituite in giudizio depositando un controricorso per difendere la decisione di secondo grado.
Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse esaminare il caso nel merito, si è verificato un fatto nuovo e decisivo: la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al proprio ricorso. Tale atto è stato formalmente accettato dalle due lavoratrici controricorrenti. Questo accordo tra le parti ha cambiato radicalmente il corso del procedimento.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo
Preso atto della rinuncia e della successiva accettazione, la Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, non ha potuto fare altro che recepire la volontà delle parti. Di conseguenza, ha dichiarato formalmente l’estinzione del processo.
L’aspetto più significativo della decisione, però, riguarda la gestione delle spese legali. La Corte ha stabilito che “Nulla va disposto sulle spese”, applicando una specifica norma del codice di procedura civile.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda sull’applicazione dell’articolo 391, ultimo comma, del codice di procedura civile. Questa norma prevede espressamente che quando la parte che ha proposto ricorso vi rinuncia e tale rinuncia è accettata dalle altre parti, il processo si estingue senza che il giudice debba prendere una decisione sulla condanna alle spese. L’accettazione della rinuncia da parte delle controparti è l’elemento chiave che innesca questa specifica conseguenza procedurale, portando a una chiusura del giudizio in cui ciascuna parte si fa carico delle proprie spese legali sostenute fino a quel momento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura civile: la volontà concorde delle parti può determinare la fine del processo. La rinuncia al ricorso, se accettata, non solo porta all’estinzione del giudizio ma neutralizza anche la questione delle spese. Per le parti in causa, ciò significa che la rinuncia può essere uno strumento strategico per chiudere una controversia in modo tombale, evitando i costi e le incertezze di una decisione di merito e, soprattutto, evitando una possibile condanna al pagamento delle spese legali della controparte.
Cosa succede se la parte che ha fatto ricorso in Cassazione decide di rinunciare?
Se la parte ricorrente deposita un atto di rinuncia e le altre parti lo accettano, il processo si estingue, ovvero si chiude definitivamente senza una decisione nel merito.
In caso di estinzione del processo per rinuncia accettata, chi paga le spese legali?
Secondo quanto stabilito dall’ordinanza in esame, che applica l’art. 391 del codice di procedura civile, il giudice non emette alcun provvedimento sulle spese. Ciascuna parte, quindi, sostiene i costi del proprio avvocato.
Perché è importante che la rinuncia sia accettata dalle controparti?
L’accettazione da parte delle controparti è cruciale perché, secondo la legge, è la condizione che permette di dichiarare l’estinzione del processo senza una pronuncia sulle spese legali. È l’accordo tra le parti a determinare questa specifica conseguenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1639 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1639 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22114/2022 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME , elett. dom.te presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrenti
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 39/2022 pubblicata in data 25/03/2022, n.r.g. 902/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 02/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, cui hanno resistito COGNOME NOME e COGNOME NOME con controricorso.
La ricorrente ha poi depositato rinunzia, accettata dalle controparti.
CONSIDERATO CHE
OGGETTO:
La rinunzia è stata accettata e pertanto va dichiarata l’estinzione del processo.
Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 02/12/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME