Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1940 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15927-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Altre ipotesi rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/12/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1430/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 792/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
che , con la sentenza n. 1430/2021, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, dell’ulteriore importo di euro 46,49, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, confermando le restanti statuizioni;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato a sei motivi;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
che i l collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di RAGIONE_SOCIALE;
che tale atto risulta accettato dalla controricorrente;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto
o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre