Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19179 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19179 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19986/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, ricorrente
–
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale Rimini n. 6235/2019 depositato il 03/06/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2025 dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Rimini ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che aveva respinto, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento sollevata dal
Curatore, la domanda di ammissione allo stato passivo del credito insinuato da quest’ultimo di € 127.100, in prededuzione, per l’attività professionale relativa prestazioni per la redazione della relazione di attestazione ex art. 161 comma 3 l.fall. svolta in favore della suddetta società in bonis.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di cinque motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 161 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3, l.fall. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di
1.1. artt. 160 e 161, comma 3, l.fall., discussione delle parti.
1.2. Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 161, comma 3, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione delle parti.
1.3. Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 3, e 180 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
1.4 Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 3, l.fall e 2236 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato, in data 28/2/2025, atto di rinuncia, a mezzo del proprio legale munito di procura anche a rinunciare agli atti. Il Fallimento, in persona dei curatori, con atto depositato il 4/3/2025, ha dichiarato di accettare la rinuncia associandosi alla richiesta di estinzione del giudizio
2.1. Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, c.p.c.), senza nessun provvedimento
sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite, fermo restando che le parti hanno espressamente convenuto di compensare le spese.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso. Così deciso nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2025.