Estinzione del Processo: Effetti della Rinuncia al Ricorso in Cassazione
L’estinzione del processo è un esito che può verificarsi quando, durante un giudizio, le parti decidono di non proseguire la lite. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti preziosi sugli effetti di una rinuncia al ricorso, specialmente per quanto riguarda le spese legali e il contributo unificato. Questo caso, nato da una controversia in ambito fallimentare, illustra come un accordo transattivo possa portare a una conclusione anticipata ed efficiente del contenzioso.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dalla decisione di un Tribunale che, nell’ambito di una procedura fallimentare, aveva ammesso un ingente credito vantato da una società di cartolarizzazione nei confronti della società fallita. Il credito era stato ammesso in via ipotecaria, garantendo quindi al creditore una posizione privilegiata.
Il curatore fallimentare, ritenendo illegittima tale ammissione, aveva proposto ricorso per Cassazione. La società creditrice si era costituita in giudizio per difendere la decisione del Tribunale.
Tuttavia, prima che la Corte potesse decidere nel merito, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per porre fine alla controversia. Di conseguenza, il curatore fallimentare ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, che è stato prontamente accettato dalla società creditrice.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo
Preso atto della rinuncia e della relativa accettazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del processo. Questa decisione si fonda sull’articolo 391, comma 1, del codice di procedura civile, che disciplina proprio le conseguenze della rinuncia nel giudizio di legittimità. La Corte ha agito in conformità con la volontà espressa dalle parti, formalizzando la chiusura definitiva del contenzioso.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono concise ma estremamente chiare e toccano due aspetti pratici fondamentali.
La Gestione delle Spese Legali
Il primo punto riguarda la regolamentazione delle spese legali. La Corte ha specificato che non era necessario adottare alcun provvedimento sulle spese. Il motivo risiede nel fatto che le parti, all’interno dell’accordo transattivo e dell’atto di rinuncia, avevano già previsto la loro compensazione. In pratica, ciascuna parte si è fatta carico dei propri costi legali, una soluzione comune negli accordi che chiudono una lite.
L’Esclusione del Doppio Contributo Unificato
Il secondo e più significativo punto riguarda il cosiddetto ‘doppio contributo unificato’. L’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 prevede che la parte che ha proposto un’impugnazione, poi respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, debba versare un ulteriore importo pari a quello già pagato per il contributo unificato. Si tratta di una misura volta a disincentivare le impugnazioni infondate.
La Corte ha chiarito, richiamando un suo precedente orientamento (Cass. n. 25485/2018), che questa norma non si applica in caso di estinzione del processo per rinuncia. La ratio è semplice: la rinuncia, specialmente se frutto di un accordo, non equivale a una soccombenza, ma rappresenta una scelta negoziale delle parti per risolvere la lite in modo alternativo. Pertanto, far scattare la sanzione del doppio contributo sarebbe contrario allo spirito della norma, che è quello di punire le impugnazioni pretestuose, non di ostacolare le soluzioni concordate.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per la gestione delle controversie: la via della transazione e della successiva rinuncia al ricorso è una strategia processuale valida ed efficiente. La decisione conferma che tale scelta non solo permette alle parti di definire i termini economici della lite, incluse le spese legali, ma le mette anche al riparo da oneri aggiuntivi come il raddoppio del contributo unificato. Per le imprese e i professionisti legali, questo rappresenta un incentivo a esplorare sempre la possibilità di una soluzione negoziata, anche quando il giudizio è già pendente in Cassazione, garantendo certezza e risparmio di costi.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene accettata dalla controparte, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, ponendo fine al giudizio in modo definitivo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per rinuncia?
In genere, le parti regolamentano le spese legali direttamente nell’accordo transattivo che precede la rinuncia. Come nel caso di specie, possono prevedere la compensazione, con ogni parte che sostiene i propri costi. Se l’accordo non dice nulla, il giudice decide secondo le norme generali.
In caso di rinuncia al ricorso, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per chi perde l’impugnazione, non si applica quando il processo si estingue per rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2651/2021 R.G. proposto da:
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME Daniele (CODICE_FISCALE, ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME Tommaso (CODICE_FISCALE
contro
ricorrente –
avverso il decreto del Tribunale Bari n. 6671/2020 depositato il 16/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione proposta da RAGIONE_SOCIALE, ammetteva allo stato passivo del fallimento il credito di quest’ultima in via ipotecaria per € 1.124.280.
Il Fallimento ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi; Fino RAGIONE_SOCIALE ha svolto attività difensiva mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha depositato in data 23/7/2024 atto di rinuncia dando conto del raggiungimento di un accordo transattivo -sottoscritto dal legale munito di espressa procura, che è stato accettato dalla controricorrente con dichiarazione del legale munito dei poteri per l’accettazione.
3.1. Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, essendone stata prevista la compensazione nell’atto di rinuncia.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
PQM
Dichiara l’estinzione del processo .
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 27 novembre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME