Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19284 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19284 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30324-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2897/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2022 R.G.N. 2500/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO
Oggetto
Qualificazione rapporto privato
R.G.N.30324/2022
COGNOME
Rep.
Ud.03/04/2025
CC
che , con la sentenza n. 2897/2022, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado per difetto del necessario contraddittorio nei confronti dell’INPGI, dichiarando assorbito l’appello incidentale e rimettendo la causa al Tribunale;
che avverso tale sentenza l’A.RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
che COGNOME NOME ha resistito con controricorso;
che il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dalla ricorrente dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso in cassazione, con relativa accettazione per il controricorrente;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 aprile 2025
La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME