Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24918 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24918 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25328-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
3T RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3485/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/10/2024 R.G.N. 2635/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Altre ipotesi rapporto privato
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
Cron. Rep. Ud 24/06/2025 CC
RILEVATO
che , con la sentenza n. 3485/2024, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli Nord, ha dichiarato la costituzione del rapporto di lavoro tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE cooperativa dal 2.5.2006; ha dichiarato nullo il licenziamento intimato in data 6.12.2021 e, per l’effetto ha ordinato la reintegrazione del COGNOME nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte, ha condannato, infine la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della retribuzione globale d i fatto mensile lorda dal licenziamento all’effettiva reintegra, oltre accessori e regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale;
che avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
che l’intimato COGNOME ha resistito con controricorso, mentre la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già contumace in appello, risulta cancellata dal registro delle imprese e non si è costituita nel presente giudizio;
che il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione nell’interesse della ricorrente, con relativa accettazione per il controricorrente, per essere stata la controversia conciliata;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2025
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME