Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24918 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24918 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25328-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
3T SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3485/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/10/2024 R.G.N. 2635/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Altre ipotesi rapporto privato
R.G.N.25328/2024
Cron. Rep. Ud 24/06/2025 CC
RILEVATO
che , con la sentenza n. 3485/2024, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli Nord, ha dichiarato la costituzione del rapporto di lavoro tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE dal 2.5.2006; ha dichiarato nullo il licenziamento intimato in data 6.12.2021 e, per l’effetto ha ordinato la reintegrazione del COGNOME nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte, ha condannato, infine la società al pagamento della retribuzione globale d i fatto mensile lorda dal licenziamento all’effettiva reintegra, oltre accessori e regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale;
che avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
che l’intimato COGNOME ha resistito con controricorso, mentre la RAGIONE_SOCIALE, già contumace in appello, risulta cancellata dal registro delle imprese e non si è costituita nel presente giudizio;
che il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione nell’interesse della ricorrente, con relativa accettazione per il controricorrente, per essere stata la controversia conciliata;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2025
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME