Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5827 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5827 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24963/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domiciliazione telematica come per legge
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’a il 19/05/2023;
ppello di Roma n. 3637/2023 depositata
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 22/01/2026, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, quale esecutata relativamente alla quota indivisa di un immobile del quale era stata disposta la divisione in sede giudiziale, dopo l ‘ esaurimento delle operazioni divisionali propose reclamo avverso l ‘ ordinanza di estinzione dell ‘ esecuzione, in data 15/03/2022, del giudice dell ‘ esecuzione del Tribunale di Velletri. Il Collegio del Tribunale rigettò il reclamo e la COGNOME impugnò la sentenza alla Corte d ‘ appello di Roma, che, con sentenza n. 3637 del 19/05/2023, nel ricostituito contraddittorio con NOME COGNOME, ha rigettato l ‘ impugnazione.
Avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma propone ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, NOME COGNOME.
Resiste con controricorso NOME COGNOME, che propone ricorso incidentale su quattro motivi.
All ‘ impugnazione incidentale replica NOME COGNOME con proprio controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 22/01/2026, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso principale sono i seguenti.
I motivo: violazione e (o) falsa applicazione dell ‘ art. 632 comma 2, prima parte, cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. quale conseguenza dell ‘ errata interpretazione della Corte di appello di Roma circa le deduzioni e la domanda svolte in via principale in primo grado con il reclamo e della loro ritenuta non connessione con l ‘ ordinanza del giudice dell ‘ esecuzione del 15/03/2022 in relazione ad un vizio (mancato rispetto delle statuizioni
e dei termini imposti al creditore per l ‘ incardinamento del giudizio divisionale) comunque rilevabile d ‘ ufficio. Il motivo si incentra sulla mancata corretta interpretazione, da parte dei giudici di merito, nella composizione collegiale del Tribunale e della Corte d ‘ appello, delle domande proposte dall ‘ attuale ricorrente circa la data di effettiva verificazione dell ‘ estinzione della procedura esecutiva immobiliare nei suoi confronti, a seguito dell ‘ irrituale instaurazione del giudizio divisionale dinanzi allo stesso Tribunale di Velletri.
II motivo: violazione e (o) falsa applicazione dell ‘ art. 632, secondo comma, ultima parte cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. quale effetto della errata pronuncia della Corte di appello di Roma sulla domanda subordinata, già avanzata in sede di reclamo al Collegio del Tribunale in primo grado, circa le conseguenze necessariamente connesse ad un vizio (mancata riassunzione nei termini della procedura esecutiva) comunque rilevabile d ‘ ufficio. Il motivo si incentra sulla mancata effettuazione dell ‘ attribuzione della somma residuata dalle operazioni divisionali ma in sede esecutiva.
I due motivi, che sono posti entrambi con riferimento alle conseguenze dell ‘ estinzione del processo esecutivo, più specificamente il primo per il mancato rilievo della stessa in epoca antecedente a quella in cui è stata effettivamente dichiarata, chiedono una diversa interpretazione degli atti di causa, che è stata sostanzialmente resa nel senso della inammissibilità delle censure mosse dalla COGNOME prima all ‘ ordinanza del giudice dell ‘ esecuzione del Tribunale di Velletri del 15/03/2022 e quindi alla sentenza del Collegio dello stesso Tribunale. I motivi sono di per ciò solo inammissibili, in quanto si muovono nell ‘ ambito della mera contrapposizione senza proporre alcuna effettiva censura in punto di diritto all ‘ esito decisorio. In via dirimente, peraltro, il Collegio ritiene che, dalla narrativa complessiva del ricorso, anche nelle pagine precedenti l ‘ esposizione dei motivi di
impugnazione, risulta di pressoché impossibile comprensione quale fosse stato il fatto processuale e se la COGNOME si dolga dell ‘ irrituale instaurazione della causa di divisione dinanzi al giudice della sezione civile ordinaria (ammesso che nel Tribunale di Velletri vi fosse una distinzione del Tribunale in più sezioni civili e quindi tra una sezione civile e una sezione delle esecuzioni immobiliari) e quali siano le conseguenze di detta, erronea in tesi, instaurazione della causa divisionale sul processo esecutivo.
A tanto deve, inoltre, aggiungersi che risulta di non agevole riferimento a beni immobili siti nella circoscrizione di un diverso, rispetto a quello di Velletri, Tribunale, ossia nella circoscrizione di quello di Arezzo e non sono evidenziati provvedimenti o atti assunti con riferimento a detti immobili o quote di essi o una delega al loro compimento, alla stregua del disposto dell ‘ art. 578 cod. proc. civ.
Il motivo è, dunque, del tutto carente in punto di specificità ed è, pertanto, inammissibile.
Il ricorso principale è, pertanto, inammissibile ai sensi dell ‘ art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., applicabile nella formulazione di cui all ‘ art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, poiché il ricorso è stato proposto dopo il 1/01/2023, che prescrive che il ricorso deve contenere, per ciascun motivo, la specifica indicazione «degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, e l ‘ illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.». La pur non esigua lunghezza delle censure, soprattutto di quelle di cui al primo motivo, non consente di ritenere rispettati i detti requisiti di carattere marcatamente contenutistico, pur se di rilevanza apparentemente solo formale. E sempre che tale totale carenza di chiarezza non ridondi pure in violazione del n. 3 del medesimo art. 366 cod. proc. civ., come si vedrà in occasione dello scrutinio del ricorso incidentale.
Il ricorso incidentale si articola su quattro motivi, che sono i seguenti.
I motivo: ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 112 cod. proc. civ. e all ‘ art. 1722 cod. civ, mancato rilievo della carenza di una valida procura alle liti in favore dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME.
II motivo: violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 617 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 630 cod. proc. civ., omessa pronuncia ai sensi dell ‘ art. 112 cod. proc. civ.
III motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 630, terzo comma cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 178, commi terzo, quarto e quinto cod. proc. civ., omessa pronuncia su un punto di diritto ai sensi dell ‘ art. 112 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360 primo comma, n. 4 cod. proc. civ. per omessa presentazione del reclamo in sede endoprocessuale.
IV motivo: violazione e falsa applicazione in merito all ‘ eccezione non decisa, per violazione del contraddittorio ex art. 101 e 345 cod. proc. civ., inammissibilità delle nuove argomentazioni difensive e produzioni documentali, ex art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod. proc. civ.
Il ricorso incidentale è inefficace, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., siccome depositato il 19/01/2024, a fronte della data di pubblicazione della gravata sentenza del 19/05/2023 (e non applicandosi ai termini di impugnazione la sospensione feriale). Tanto preclude il rilievo dei suoi marcati profili di inammissibilità, non solo, come il principale, ai sensi del n. 6 dell ‘ art. 366, primo comma, cod. pro. civ., ma pure ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, posto che è del tutto deficitaria « la chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso », atteso che non è dato comprendere, senza la lettura della sentenza impugnata (invece non consentita, proprio ai fini del vaglio preliminare di ammissibilità del ricorso), quali fossero le questioni oggetto dei motivi di impugnazione e, peraltro, tutta la vicenda relativa alla revoca del mandato alle liti e comunque alla sua
caducazione rimane oscura, come pure sono del tutto carenti di idonea chiarezza le allegazioni relative all ‘ offensività delle espressioni utilizzate dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME.
L’inefficacia dell’incidentale preclude pure il rilievo dell’infondatezza della tesi di diritto agitata col terzo motivo del ricorso incidentale, circa la carenza di pronuncia da parte della Corte d ‘ appello relativamente alla qualificazione del reclamo al Collegio del Tribunale come atto che introduce un distinto procedimento contenzioso: tale carenza, pure effettivamente sussistente, sarebbe stata suscettibile di integrazione in questa sede nel senso della inammissibilità del motivo di impugnazione di appello, sul quale questa Corte avrebbe potuto provvedere, trattandosi di vizio processuale proposto, anche, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (da ultimo si veda: Cass. 13/10/2022 n. 29952 e, in precedenza, Cass. 4/06/2007 n. 12952; in generale, sulla possibilità di correggere le sentenze che non hanno esaminato un motivo di appello comunque da rigettare, si veda pure Cass. Sez. U. 07/05/2019, n. 11933).
Infatti, alla stregua della pronuncia nomofilattica di questa Corte (Sez. U 10/03/2022, n. 7877), secondo la quale il reclamo avverso il provvedimento dichiarativo dell ‘ estinzione del processo esecutivo, proposto ai sensi dell ‘ art. 630, comma 3, cod. proc. civ., non ha natura di atto cd. endoprocessuale, bensì di atto introduttivo di un procedimento di natura cognitiva, con conseguente inoperatività dell ‘ obbligo di deposito telematico di cui all ‘ art. 16 bis , commi 1 e 2, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, il motivo di appello non esaminato dalla Corte territoriale sarebbe risultato comunque infondato e, pertanto, la qui gravata sentenza sarebbe stata correggibile in tal senso, risultando infine conforme a diritto il suo dispositivo.
In conclusione, il ricorso principale è inammissibile, mentre quello incidentale è inefficace.
R.g. n. 24963 del 2023
Ad. 22/01/2026; estensore: NOME COGNOME
L ‘ esito della lite consente di dichiarare compensate le spese di questa fase di legittimità, attesa l’inammissibilità comunque evidente del ricorso incidentale.
L ‘ esito della lite, di inammissibilità dell’ impugnazione principale, comporta che deve attestarsi ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale.
Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 22/01/2026, nonché, a seguito di riconvocazione, in data 12/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME