Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5621 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5621 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1327-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo
Oggetto
Retribuzione
R.G.N. 1327/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 09/01/2025
CC
studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente successivo –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente al ricorso successivo nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente al ricorso successivo –
avverso la sentenza n. 2800/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2023 R.G.N. 2512/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato
RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), quest’ultima limitatamente ai crediti retributivi maturati antecedentemente alla cessione del ramo d’azienda, a pagare a NOME COGNOME la somma di euro 21.182,16 per l’incidenza delle maggiorazioni per lavoro domenicale, e di euro 7.084,17, per l’incidenza delle medesime maggiorazioni per il mancato riposo settimanale, oltre accessori; ha condannato RAGIONE_SOCIALE al conseguente ricalcolo del TFR accantonato e le società al risarcimento del danno da omissione contributiva;
per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso entrambe le società soccombenti; ha resistito con distinti controricorsi l’intimata;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il
deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
in conseguenza di conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti, risultano depositati atti di rinuncia ai ricorsi nonché le relative accettazioni, per cui deve essere dichiarata l’estinzione del processo e non occorre provvedere sulle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.;
l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta
interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra molte: Cass. n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2025.