Estinzione del processo: le conseguenze della rinuncia in Cassazione
L’estinzione del processo rappresenta una delle possibili conclusioni di un giudizio, diversa dalla sentenza di merito. Si verifica quando, per varie ragioni, il procedimento si interrompe prima di arrivare a una decisione finale sul diritto controverso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti preziosi sulle conseguenze pratiche della rinuncia al ricorso, in particolare per quanto riguarda la gestione delle spese legali e l’applicazione del cosiddetto ‘raddoppio del contributo unificato’. Analizziamo il caso per comprendere meglio questi meccanismi procedurali.
I Fatti del Caso: una controversia in ambito fallimentare
La vicenda trae origine da una complessa procedura fallimentare. Un creditore, ammesso solo parzialmente al passivo di una società fallita (Società Alfa S.r.l.), aveva impugnato con ricorso per cassazione un decreto del Tribunale. Tale decreto aveva accolto l’opposizione di un’altra società fallita (Società Beta S.r.l.), ammettendola a sua volta al passivo della Società Alfa S.r.l. per un credito ingente.
Durante il giudizio in Cassazione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: la chiusura della procedura fallimentare della Società Alfa. A seguito di questo evento, il creditore ricorrente ha perso interesse a proseguire la causa e ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, chiedendo alla Corte di dichiarare l’estinzione del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’estinzione del processo
La Suprema Corte, ricevuta la rinuncia, ha accolto la richiesta del ricorrente, dichiarando formalmente estinto il giudizio. La decisione si articola su due punti fondamentali: la regolamentazione delle spese processuali e la non applicabilità del raddoppio del contributo unificato.
La Rinuncia al Ricorso e la Gestione delle Spese
Il ricorrente aveva chiesto che le spese fossero compensate. Tuttavia, la Corte ha seguito una strada diversa, basata su una precisa norma del codice di procedura civile. Poiché le società intimate (le controparti nel processo) non avevano svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di Cassazione, la Corte ha stabilito che non era necessaria una pronuncia sulle spese. Di conseguenza, le spese sostenute dal creditore per presentare il ricorso restano semplicemente a suo carico, definite come ‘irripetibili’.
L’estinzione del processo e il Contributo Unificato
Un altro aspetto cruciale riguardava il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, una sanzione prevista in caso di esito negativo dell’impugnazione. La legge stabilisce che questo ‘raddoppio’ si applica solo in casi specifici: rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. La Corte ha chiarito che l’estinzione del giudizio non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorrente non è stato tenuto a pagare alcuna somma aggiuntiva.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su una rigorosa interpretazione delle norme procedurali.
Applicazione dell’Art. 390 c.p.c.
La Corte ha applicato l’articolo 390 del codice di procedura civile, che disciplina la rinuncia al ricorso. La norma prevede che, in assenza di difesa da parte degli intimati, non vi sia luogo a una pronuncia di condanna alle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate. La rinuncia, in questo contesto, ha l’effetto di terminare il processo senza una valutazione nel merito, e le spese seguono questa logica.
Esclusione del Raddoppio del Contributo Unificato
Per quanto riguarda il contributo unificato, i giudici hanno ribadito un principio consolidato. La norma che prevede il raddoppio (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02) ha un carattere eccezionale e sanzionatorio. Come tale, non può essere applicata per analogia a situazioni non espressamente previste, come l’estinzione del processo. La sua funzione è quella di scoraggiare le impugnazioni infondate, non di penalizzare chi rinuncia a un ricorso per un mutamento delle circostanze.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma due importanti principi procedurali. In primo luogo, in caso di rinuncia al ricorso in Cassazione, se la controparte non si è difesa, le spese legali del rinunciante non possono essere recuperate, ma non vi è condanna a rimborsare spese altrui inesistenti. In secondo luogo, e forse ancora più rilevante, l’estinzione del giudizio per rinuncia non attiva la sanzione del raddoppio del contributo unificato. Questa chiarezza è fondamentale per le parti che, di fronte a un mutato interesse alla prosecuzione della causa, possono decidere di rinunciare agli atti con maggiore consapevolezza delle conseguenze economiche.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene formalizzata, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, ponendo fine al giudizio senza una decisione nel merito della questione.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, chi paga le spese legali?
Secondo l’ordinanza, se le parti intimate (le controparti) non hanno svolto attività difensiva, non vi è una pronuncia sulle spese. Le spese sostenute dalla parte che ha rinunciato restano a suo carico e sono considerate ‘irripetibili’, cioè non recuperabili.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha specificato che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non in caso di estinzione del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5631 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5631 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27937/2021 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANIA n. 6750/2021 depositato il 01/10/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME creditore ammesso parzialmente al passivo del RAGIONE_SOCIALE (nonché opponente e proponente un concordato fallimentare con assuntore ex art. 124 l.fall.), ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi contro il decreto del Tribunale di Catania che ha accolto l ‘ opposizione ex art. 98 l.fall. del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e l’ha ammess o al passivo del RAGIONE_SOCIALE per il credito di € 3.693.186,02 in chirografo;
-in data 13.12.2024 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, stante la sopravvenuta chiusura del fallimento RAGIONE_SOCIALE ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo (o in subordine la dichiarazione di cessazione della materia del contendere) con compensazione delle spese;
CONSIDERATO CHE
-sussistono i presupposti ex art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza necessità di pronuncia sulle spese processuali ai sensi dell’art. 390 comma 2 c.p.c., poiché, in mancanza di difese delle parti intimate, restano semplicemente irripetibili le spese sostenute dal ricorrente rinunciante;
-non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228 /12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi si rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non suscettibile d’interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass. 23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2025.