Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24211 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24211 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 32531-2020 proposto da:
COGNOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE società consortile per azioni a totale capitale pubblico, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 652/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 27/10/2020 R.G.N. 966/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Trasferimento azienda lavoro
R.G.N. 32531/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 25/06/2025
CC
RILEVATO
che , con la sentenza n. 652/2020, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato le originarie domande proposte dai lavoratori in epigrafe indicati, dirette ad accertare che, tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE era intervenuto un trasferimento di azienda con conseguente loro diritto al mantenimento giuridico ed economico in precedenza goduto e al pagamento delle relative differenze retributive;
che avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione con relativa accettazione della controricorrente, per essere stata la controversia conciliata in sede sindacale;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del giudizio di legittimità ex art. 391 comma quarto cpc;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 giugno 2025
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME