Estinzione del Processo: Quando l’Accordo tra le Parti Ferma la Causa
L’estinzione del processo è un istituto giuridico che pone fine a una controversia legale prima che si giunga a una sentenza definitiva. Questo può accadere per diverse ragioni, ma una delle più comuni è il raggiungimento di un accordo tra le parti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico di come una rinuncia al ricorso, successiva a una conciliazione, determini la chiusura del procedimento.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un contenzioso di diritto del lavoro. Un lavoratore era stato licenziato per giusta causa da un’azienda. Il Tribunale, in prima istanza, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento. La società aveva quindi presentato reclamo alla Corte d’Appello, la quale però aveva confermato la decisione del primo giudice, condannando l’azienda al pagamento delle spese processuali.
Non arrendendosi, la società ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la sentenza d’appello con diversi motivi. Il lavoratore, a sua volta, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
La Decisione della Corte e l’estinzione del processo
Il colpo di scena è arrivato prima che la Suprema Corte potesse esaminare il merito della questione. Le parti, infatti, hanno trovato una soluzione stragiudiziale alla loro lite, siglando un verbale di conciliazione in sede sindacale.
Sulla base di tale accordo, la società ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. A questo punto, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà delle parti e dichiarare l’estinzione del processo. La causa, di fatto, non aveva più ragione di esistere, essendo venuto meno il contenzioso che l’aveva generata.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il processo è uno strumento a disposizione delle parti per risolvere una lite. Se le parti risolvono la lite autonomamente, lo strumento processuale perde la sua funzione.
La Suprema Corte ha specificato che la rinuncia al ricorso era stata formalmente depositata e attestava l’avvenuta conciliazione. Questo atto ha comportato l’immediata cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, il Collegio ha pronunciato l’estinzione del giudizio. Un aspetto rilevante della decisione riguarda le spese processuali, che sono state compensate tra le parti, come verosimilmente previsto nel loro accordo di conciliazione.
Inoltre, la Corte ha chiarito un importante aspetto fiscale. Ha stabilito che non sussistevano le condizioni per il pagamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, il cosiddetto ‘doppio contributo’. Questa sanzione si applica solitamente in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, ma non in caso di estinzione per rinuncia accettata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia l’importanza e l’efficacia degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, come la conciliazione. Raggiungere un accordo permette alle parti di evitare le lungaggini e le incertezze di un giudizio, specialmente in ultimo grado come quello di Cassazione.
La decisione sottolinea come il sistema giudiziario stesso favorisca queste soluzioni, prevedendo un’uscita ‘morbida’ dal processo, come l’estinzione del processo, che evita ulteriori costi e sanzioni (come il doppio contributo unificato) alla parte che rinuncia. Per le aziende e i lavoratori, questo caso dimostra che la via del dialogo e dell’accordo è spesso più vantaggiosa di una battaglia legale protratta fino all’ultimo grado di giudizio.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione dopo un accordo?
Il processo si estingue. La Corte di Cassazione prende atto della rinuncia e chiude formalmente il caso senza emettere una sentenza sul merito della questione.
Perché il processo si è estinto in questo caso specifico?
Il processo si è estinto perché la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso. Questa decisione è stata la conseguenza diretta di un accordo di conciliazione raggiunto tra l’azienda e il lavoratore, che ha risolto la controversia.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. Secondo questa ordinanza, in caso di estinzione del processo per rinuncia, non si applica la norma che prevede il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato iniziale, poiché tale obbligo è previsto solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34569 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34569 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22168-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3068/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/07/2022 R.G.N. 43/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 22168/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 07/11/2024
CC
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in atti, ha rigettato il reclamo interposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Benevento confermativa dell’ordinanza che all’esito della fase sommaria aveva dichiarato l’illegittimità del provvedimento di destituzione comminato a COGNOME NOME per giusta causa e l’ha condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con otto motivi ai quali ha resistito COGNOME NOME con controricorso.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Motivi della decisione.
Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto depositato in questo giudizio con il quale la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito del verbale di intervenuta conciliazione della lite tra le parti in sede sindacale del 6.5.2024, con compensazione delle spese processuali .
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a tit olo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa NOME