Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21539 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1206-2020 proposto da:
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 492/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/06/2019 R.G.N. 761/2018;
R.G.N. 1206/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con sentenza depositata il 26.6.2019, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME volta a condannare il RAGIONE_SOCIALE per il personale della RAGIONE_SOCIALE alla riliquidazione della pensione complementare;
che avverso tale pronuncia il RAGIONE_SOCIALE il personale della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso;
che, nelle more della decisione, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato distinti atti di rinuncia al ricorso per cassazione rispettivamente nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME e di NOME COGNOME, con allegata accettazione della rinuncia;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 23.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
che va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
che le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti ex art. 391, comma 4°, c.p.c.;
che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23.4.2024.