Estinzione del Processo: Analisi di un Caso di Rinuncia in Cassazione
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui una controversia legale può concludersi prima di giungere a una sentenza definitiva sul merito della questione. Questo avviene quando si verificano determinate circostanze previste dalla legge, tra cui la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’attore, accettata dalla controparte. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico di questo istituto, delineandone le conseguenze in termini di spese processuali e obblighi fiscali.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dalla richiesta di un dirigente di un’Autorità Portuale di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute in quattro diversi procedimenti penali. Il dirigente, basando la sua pretesa su una specifica norma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), aveva ottenuto un decreto ingiuntivo a suo favore.
L’Autorità Portuale si era opposta al decreto. Inizialmente, il Tribunale di primo grado aveva respinto l’opposizione, confermando il diritto del dirigente al rimborso. Tuttavia, la situazione si è ribaltata in secondo grado: la Corte d’Appello ha accolto il gravame dell’ente, riformando la prima sentenza e revocando il decreto ingiuntivo.
A fronte di questa decisione sfavorevole, il dirigente ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a cinque motivi di diritto.
La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Processo
Il colpo di scena è avvenuto durante il giudizio di legittimità. Prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito, il dirigente (ricorrente) ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Tale rinuncia è stata formalmente accettata dall’Autorità Portuale (controricorrente).
Questo accordo tra le parti ha attivato il meccanismo previsto dall’articolo 390 del codice di procedura civile, che disciplina appunto la rinuncia al ricorso in Cassazione. La presenza di una rinuncia e della relativa accettazione impone alla Corte di dichiarare l’estinzione del processo, ponendo fine alla controversia in quella sede.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha preso atto della volontà concorde delle parti di non proseguire il giudizio. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo in applicazione delle norme procedurali.
Un punto fondamentale chiarito dalla Corte riguarda le conseguenze economiche di tale esito. In primo luogo, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, del codice di procedura civile, quando la rinuncia è accettata non si procede a una condanna alle spese, poiché l’accordo tra le parti copre implicitamente anche questo aspetto.
In secondo luogo, e di notevole importanza pratica, i giudici hanno specificato che la declaratoria di estinzione non è equiparabile a un rigetto, a una dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso. Questa distinzione è cruciale perché esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, una sorta di ‘sanzione’ prevista per chi propone un’impugnazione che viene respinta.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame evidenzia come la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, costituisca uno strumento efficace per chiudere una lite pendente in Cassazione, evitando i tempi e i costi di un giudizio completo. La decisione sottolinea due implicazioni pratiche fondamentali: la prima è che, in caso di accordo, le parti risolvono autonomamente la questione delle spese legali; la seconda è che la parte che rinuncia non incorre nel raddoppio del contributo unificato, un vantaggio economico non trascurabile. Questo caso dimostra l’importanza delle scelte procedurali e la possibilità per le parti di determinare l’esito del processo attraverso accordi che il sistema giuridico riconosce e disciplina.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e la controparte accetta?
Il processo si estingue. La Corte di Cassazione prende atto dell’accordo tra le parti e dichiara formalmente la fine del procedimento senza emettere una decisione sul merito della controversia.
In caso di estinzione del processo per rinuncia accettata, chi paga le spese legali?
La Corte non decide sulle spese. Secondo l’ordinanza, che si basa sull’art. 391 c.p.c., la reciproca adesione delle parti alla rinuncia implica che esse abbiano già trovato un accordo anche sulla gestione delle spese processuali, quindi il giudice non interviene su questo punto.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che l’estinzione del processo non è assimilabile a un rigetto o a una dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione. Di conseguenza, non scatta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto solo per i casi di soccombenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10317 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10317 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26336/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME -ricorrente- contro
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 100/2021 pubblicata il 13/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n.100/2021 pubblicata il 13/04/2021, ha accolto il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (l’RAGIONE_SOCIALE) nella controversia con NOME COGNOME;
la controversia ha per oggetto la pretesa -azionata in monitorio -al rimborso delle spese legali ex art.15 CCNL dirigenti industria del 25/11/2009 fatta valere dall’ing. COGNOME nella sua qualità di dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alle spese sostenute per i quattro procedimenti penali ai quali era stato sottoposto;
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto;
la corte territoriale, in riforma della sentenza appellata, ha accolto l’opposizione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
per la cassazione della sentenza ricorre l’AVV_NOTAIOCOGNOME, con ricorso affidato a cinque motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
in data 03/04/2025 l’ingCOGNOME ha depositato atto di rinuncia al ricorso, e la rinuncia è stata accettata dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente;
sussistono tutti i requisiti previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l’estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;
la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro