Estinzione del processo in Cassazione: le conseguenze della rinuncia
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui una controversia legale può concludersi prima di arrivare a una sentenza definitiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina le conseguenze pratiche di questa evenienza, in particolare quando deriva dalla rinuncia volontaria al ricorso. Analizziamo il caso per comprendere le implicazioni su spese legali e altri oneri processuali.
Il caso: dall’azione di responsabilità alla rinuncia in Cassazione
La vicenda trae origine da un’azione legale intentata dal curatore di una società fallita contro il suo ex amministratore. I giudici di primo e secondo grado avevano riconosciuto la responsabilità dell’amministratore per i danni causati alla società, condannandolo al pagamento di una somma considerevole, oltre agli interessi legali.
Non ritenendo giusta la decisione della Corte d’Appello, l’ex amministratore aveva presentato ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Il curatore del fallimento, a sua volta, si era difeso presentando un controricorso.
Tuttavia, prima che la Corte Suprema potesse pronunciarsi sul merito della questione, si è verificato un colpo di scena: il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Tale rinuncia è stata formalmente accettata dal curatore del fallimento.
La decisione della Corte di Cassazione e l’estinzione del processo
Preso atto della rinuncia e della successiva adesione della controparte, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’estinzione del processo. Questa decisione, pur essendo di natura procedurale, ha importanti conseguenze sostanziali per le parti coinvolte, specialmente per quanto riguarda i costi del giudizio.
Le motivazioni
La Corte ha basato la propria decisione su due principi cardine della procedura civile.
In primo luogo, ha applicato l’articolo 391, primo comma, del codice di procedura civile, che prevede appunto l’estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia. L’accettazione della controparte ha reso definitiva tale rinuncia, chiudendo irrevocabilmente la controversia.
In secondo luogo, la Corte ha affrontato la delicata questione delle spese legali. Poiché l’adesione alla rinuncia preclude una statuizione sulle spese, e dato che le parti avevano convenuto per la loro compensazione, la Corte non ha emesso alcuna condanna al pagamento delle spese di lite. In pratica, ogni parte ha sostenuto i costi del proprio avvocato.
Un punto cruciale chiarito dall’ordinanza riguarda l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 per la parte la cui impugnazione viene respinta o dichiarata inammissibile. La Corte, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 25485/2018), ha stabilito che la declaratoria di estinzione del processo esclude l’applicazione di tale norma. Pertanto, il ricorrente non è stato tenuto a versare il cosiddetto “doppio contributo”.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una chiara lezione sulla gestione strategica del contenzioso. La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, può rappresentare una via d’uscita efficace per porre fine a una lite senza attendere una decisione sul merito che potrebbe essere sfavorevole. La principale implicazione pratica è di natura economica: l’estinzione del processo in queste circostanze evita non solo una possibile condanna alle spese legali della controparte, ma anche il pagamento del raddoppio del contributo unificato, un onere significativo nei giudizi di impugnazione.
Cosa succede se si rinuncia al ricorso in Cassazione e la controparte accetta?
Il processo viene dichiarato estinto, il che significa che si chiude definitivamente senza una decisione nel merito da parte della Corte.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per rinuncia accettata?
In questo caso, l’adesione della controparte alla rinuncia impedisce alla Corte di decidere sulle spese. Le parti possono accordarsi per la compensazione, come avvenuto in questa vicenda, e quindi ciascuna sostiene i propri costi legali.
In caso di estinzione del processo, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’obbligo per la parte impugnante di versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato già versato, previsto invece per i casi di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24005 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24005 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6408/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato Studio Legale COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME COGNOME (TARGA_VEICOLO,
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2735/2020 depositata il 23/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Napoli , con sentenza del 23/7/2020, rigettava l’appello proposto da NOME avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in materia di Imprese, che, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE aveva condannato il medesimo COGNOME al pagamento in favore del Fallimento della somma di € 158.025,09 , oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni cagionati, nella sua qualità di amministratore, alla società fallita ed ai creditori.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandolo a tre motivi, il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È stato depositato in data 20/5/2025 atto di rinuncia, sottoscritto dal ricorrente personalmente, cui ha aderito il curatore del Fallimento controricorrente.
2.1 Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite fermo restando che le parti hanno convenuto per la compensazione delle spese stesse.
3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.